Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
la SKS spiega che con l’acquisizione di dati supplementari il NAVS consente di effettuare incroci di dati con i quali creare profili della personalità e chiede di circoscrivere
rigorosamente la cerchia degli organi aventi diritto d’accesso. Privatim solleva la domanda, in relazione alla modifica della LAVS, sulla necessità di introdurre un identificatore di persona generale a livello svizzero e sulla sua ammissibilità costituzionale e critica il fatto che non si sia atteso il piano di sicurezza per l’utilizzo del NAVS secondo il postulato 17.3968.
Sottolinea inoltre l’indispensabilità di un nesso interno fra l’utilizzo del NAVS e i compiti dell’autorità e teme, insieme con atri Cantoni, che il SNI possa spingere ad autorizzare l’uso sistematico del NAVS. Sottolinea inoltre che non viene menzionato se la LSI costituirà uno specifico riferimento normativo per collegare dati personali in varie banche dati sulla base del NAVS. Privatim chiede che «l’accesso alle banche dati contenenti il NAVS sia limitato a persone. [sic.], che hanno bisogno del NAVS per espletare compiti legali». Il CP rimanda al parere espresso sulla revisione della LAVS, che ha respinto temendo possibili abusi. In caso di approvazione della LSI, chiede che non vi venga fatto riferimento né all’utilizzo sistematico del NAVS né a una ricerca automatica sulla base del NAVS. L’APF fa presente che possono richiedere l’accesso gli organi autorizzati in virtù della LAVS a utilizzare sistematicamente il NAVS e che per espletare i compiti legali hanno bisogno degli indirizzi di persone fisiche domiciliate in Svizzera. Ritiene pertanto troppo ampia la cerchia degli aventi diritto. L’articolo 6 capoverso 2 lettera a e b va modificato limitando l’accesso al sistema d’informazione unicamente alle autorità e alle organizzazioni che ne hanno effettivamente bisogno per la loro attività. dirittifondamentali.ch rimanda al proprio parere sulla revisione della LAVS e respinge di conseguenza anche il progetto della LSI. I benefici per le amministrazioni
potrebbero essere ottenuti con gli stessi oneri anche tramite gli identificatori settoriali.
dirittifondamentali.ch rimanda alla valutazione delle autorità preposte alla protezione dei dati sui rischi di un utilizzo del NAVS al di fuori del settore delle assicurazioni sociali e al
postulato 17.3968.
6.5.1.3 Indirizzi necessari all’espletamento dei compiti legali / persone consultabili
Alcuni Cantoni (AG, BE, BS, VD, ZG) si esprimono specificamente su questa disposizione, ne sottolineano l’importanza e chiedono precisazioni:
BE e BS confermano l’importanza che gli aventi diritto abbiano accesso unicamente ai dati assolutamente necessari all’espletamento dei compiti legali. VD sottolinea la necessità di attenersi alle restrizioni d’accesso previste dai riferimenti normativi cantonali. Ritiene inoltre importante definire regole secondo le quali all’interno di un organo avente diritto l’accesso ai dati è riservato unicamente a persone che ne hanno effettivamente bisogno. AG chiede in che modo limitare la consultazione e ritiene inefficiente che debbano essere gli organi centrali del Cantone a dover fornire informazioni a servizi specializzati privi di accesso. ZG auspica una precisazione sulle modalità con cui controllare il rispetto della disposizione e sulle conseguenze in caso di violazione. BE chiede una precisazione nella legge o almeno nel rapporto esplicativo, essendo ipotizzabili anche categorie di utenti che oltre a espletare compiti legali operano nell’economia privata.
BS spiega che spesso le autorità hanno bisogno di indirizzi esteri, ragion per cui quelli riportati nei registri degli abitanti (indirizzi della partenza) sono consultabili e che l’utilizzo dei dati in E-VERA va verificato.
Sul fronte delle organizzazioni l’ASSA accoglie favorevolmente la suddetta condizione e chiede un’aggiunta: «Gli organi con diritto di consultazione sono autorizzati a prendere