Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
6.4.2.3 Procedura di rettifica dei dati
In merito alla procedura di rettifica di dati inesatti o incompleti, vari Cantoni mettono in
discussione il fatto che venga regolamentata a livello di ordinanza o sono pronti a respingerla (AG, AR, GR, TG, TI). Altri (BS, GE, GR, LU, SO, VS, VD, ZH) rilevano la necessità di disciplinare più chiaramente le competenze e formulano osservazioni sull’attuazione e sull’onere (BS, GE, GR, LU, SO, VS, VD, ZH).
AG e AR rimandano all’articolo 5 capoverso 2 LPD e sono del parere che il diritto legale di rettifica nei confronti del SNI in veste di autorità preposta all’elaborazione dei dati debba essere regolamentato a livello di legge (idem TI). TG sottolinea che il coinvolgimento dei Cantoni in sede di regolamentazione della procedura è importante e va definito chiaramente nella legge. SO è dell’avviso che l’articolo 5 capoverso 3 LSI vada armonizzato con l’articolo 14 capoverso 5 LarRa. GR sottolinea che la competenza dei Comuni non può essere
derogata dalla regolamentazione a livello di ordinanza. AG chiede il coinvolgimento dei Cantoni. GE fa riferimento alla particolarità di Ginevra, dove i dati degli indirizzi vengono amministrati a livello centrale dal Cantone, ragion per cui l’articolo 5 capoverso 2 non è applicabile in questa forma. ZH e VD auspicano una definizione chiara dei compiti sul piano della sicurezza della qualità con il coinvolgimento di Cantoni e Comuni. VS auspica una procedura pragmatica che non gravi sulle autorità comunali. BS sottolinea che le incoerenze in sede di ampliamento del SNI vanno notificate direttamente ai rispettivi proprietari dei dati. Fa inoltre presente la necessità che gli uffici del controllo degli abitanti ricevano riscontri con modalità di notifica unitarie e per quanto possibile da un unico organo competente. TI vede con favore anche una procedura elettronica. LU appoggia l’istituzione di una procedura per migliorare la qualità dei dati, precisa tuttavia che un riscontro avrebbe senso solo su dati aggiornati.
In merito alla disposizione sulla rettifica dei dati si sono espresse fra le organizzazioni le associazioni mantello e professionali di Comuni e città (ACS, UCS, ASSA, VZGV), che temono maggiori oneri per le amministrazioni comunali.
L’ASSA fa presente che il progetto in consultazione prevede misure e riscontri supplementari ai registri, il che non corrisponde alle proposte di soluzioni presentate un paio di anni fa.
L’ASSA, la VZGV, l’UCS e, facendo riferimento al parere dell’ASSA, anche l’ACS, si
aspettano con l’introduzione del SNI, per lo meno nella forma proposta (UCS), un maggiore onere per i servizi degli abitanti. La VZGV rimanda alle esperienze attuali con interfacce simili, l’ASSA e l’UCS fanno un concreto riferimento alle esperienze con la nuova riscossione del canone radiotelevisivo. L’ASSA spiega per quali motivi i servizi degli abitanti ricevono già oggi riscontri da vari organi e osserva che naturalmente questi devono riguardare solo dati aggiornati. L’UCS teme che dando la possibilità di ricorrere a ulteriori fonti di dati aumenti il numero degli organi con proprie richieste di riscontro. L’ACS fa osservare che nel rapporto l’onere per l’elaborazione di notifiche riguardanti dati di indirizzi non corretti è stato
sottovalutato.