Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

6.5 Sezione 4: Accesso ai dati e obblighi degli aventi diritto d’accesso

6.5.1 Art. 6 Concessione dei diritti d’accesso

6.5.1.1 Necessità della domanda

Il Cantone BS sostiene esplicitamente la necessità che l’autorizzazione d’accesso al SNI sia subordinata a una domanda all’UST. GE è dell’avviso che ai fornitori di dati l’accesso al SNI spetti de lege. Gli unici ad avere diritto a inoltrare una domanda devono essere organi e persone domiciliate in Svizzera. Sul fronte delle organizzazioni anche l’ASSA sostiene che l’autorizzazione d’accesso al SNI debba essere legata a una domanda. Occorre infatti garantire che vengano resi noti unicamente i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali. Analogamente a GE, la VZGV è del parere che gli uffici di controllo degli abitanti e i servizi degli abitanti debbano ricevere automaticamente una richiesta.

6.5.1.2 Collegamento con la LAVS

Un Cantone (ZH) accoglie espressamente con favore il previsto utilizzo del NAVS come identificatore di persona. Alcuni Cantoni esprimono invece critiche nei confronti di un

collegamento con la LAVS.

Più Cantoni lamentano la scelta di presentare il progetto durante la revisione ancora in corso della LAVS, si esprimono su questa revisione o formulano osservazioni (AG, AR, GL, SH, TI):

GL osserva come l’uso sistematico del NAVS sia controverso. AG e AR si esprimono sulla modifica della LAVS riguardante l’introduzione di un identificatore di persona a livello

svizzero e ritengono un errore che ne non sia stata chiarita l’ammissibilità costituzionale. AR e TI criticano che non si sia atteso il piano di sicurezza per l’utilizzo del NAVS secondo il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (17.3968)16. AG, GL e TI fanno presente la necessità di un nesso stretto fra l’utilizzo del NAVS e i compiti

dell’autorità. Un semplice alleggerimento amministrativo come l’accertamento dell’indirizzo non sarebbe sufficiente a giustificare un utilizzo sistematico del NAVS (AG e GL). SH e AG temono che con il SNI possano essere esercitate pressioni per autorizzare l’uso del NAVS. AG fa osservare, facendo riferimento alla LSI, come nulla lasci supporre che si disporrà di uno specifico riferimento normativo per abbinare dati personali sulla base del NAVS.

L’utilizzo sistematico del NAVS come condizione per accedere al SNI viene giudicato

inopportuno da più Cantoni per motivi pratici (BE, BS, GR, SH, TG, TI):

TG fa presente che l’articolo 6 capoverso 2 lettera b del progetto è sufficiente per descrivere autorità, organizzazioni e persone autorizzate a domandare l’accesso al sistema

d’informazione e chiede di stralciare la lettera a. BS osserva in proposito che l’utilizzo

sistematico del NAVS come condizione di accesso agevola la gestione delle autorizzazioni, ma nel contempo contrasta con l’idea di fornire tramite il SNI dati degli indirizzi agli organi che ne hanno bisogno in base a un riferimento normativo o per svolgere le loro mansioni. TG critica inoltre il fatto che l’articolo 6 capoverso 2 lettera a del progetto abilita istituzioni private come le casse malati a servirsi degli indirizzi se sono autorizzate in virtù della LAVS a

16 Postulato 17.3968 Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale: piano di sicurezza per l’identificatore di persona.