Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

della LAVS. Fa presente che per motivi di coerenza, nella LSI non va fatto riferimento né all’utilizzo sistematico del NAVS né a una ricerca automatica sulla base del NAVS.

6.5.2.5 Alternative

Alcuni Cantoni, segnatamente AG, AR e GL, chiedono se per tenere meglio conto del principio della proporzionalità e delle esigenze delle autorità non sarebbe più opportuno ricorrere alle notifiche di mutazioni invece che alle consultazioni.

Fra le organizzazioni, eAVS/AI propone anche di ripensare a medio termine il principio della consultazione dei dati da parte degli organi aventi diritto e auspica una notifica automatica delle modifiche agli uffici di esecuzione.

6.5.3 Art. 8 Dati consultabili

6.5.3.1 Persone consultabili

Sul fronte dei Cantoni, BL suggerisce di precisare i dati di quali persone vadano notificati e propone per l’articolo 8 capoverso 1 la formulazione seguente: [Possono essere consultati i dati seguenti «riguardanti persone domiciliate o dimoranti in Svizzera in economie

domestiche private»]. GR propone, alla luce dei potenziali benefici, la possibilità di ricercare tutte le persone notificate in Svizzera, per esempio anche cittadini stranieri senza attività professionale in Svizzera.

Fra le organizzazioni, Santésuisse fa osservare che le varianti di consultazione sono troppo limitate, non essendo rilevate le persone all’estero con cui gli assicuratori malattia sono in contatto (o dovrebbero esserlo).

6.5.3.2 Dati consultabili

In relazione alle richieste di recepire nel sistema ulteriori singoli dati, alcuni Cantoni

auspicano l’ampliamento degli elenchi di dati consultabili (FR, GE, GR, OW, VS, ZH) o sono del parere che tutti i dati gestiti debbano poter essere in linea di massima consultabili (GR, ZH):

VS propone in generale l’ampliamento della portata dei dati consultabili per i Cantoni allo scopo di migliorarne il confronto. ZH ritiene che tutte le informazioni registrate vadano messe a disposizione di chi deve acquisirle, a condizione che ne rispettino principi di legge previsti per la loro consultazione. GR propone di stralciare l’articolo 8 capoverso 1 e di disciplinare in dettaglio il diritto di accesso alle singole caratteristiche nell’ordinanza o nelle disposizioni esecutive. Qualora le limitazioni alla consultazione dei dati fossero mantenute nella legge, per garantire un’identificazione univoca delle persone dovrebbero poter essere consultati almeno il NAVS e la data di nascita. FR è anche del parere che la data di nascita e il sesso di una persona siano necessari e debbano essere messi a disposizione di determinati aventi diritto. OW sottolinea l’urgenza di una ricerca in base alla data di nascita, non essendo sempre note tutte le informazioni. Nei sistemi di polizia e nella piattaforma cantonale dei dati GERES le persone vengono in genere ricercate in base a cognome, nome e data di nascita. GE auspica che venga reso noto anche l’ultimo aggiornamento dei dati.

Varie organizzazioni auspicano inoltre l’ampliamento dell’elenco dei dati consultabili

(Fondazione istituto collettore LPP, associazione eGov-Schweiz, Posta):