Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

La Fondazione istituto collettore LPP propone di poter verificare anche altri dati come la data di nascita e il sesso per consentirne una migliore comparabilità da parte degli utenti. Questa possibilità esiste attualmente con l’UCC, ma il SNI la renderebbe più efficace.

Santésuisse fa presente l’importanza per gli assicuratori malattia di conoscere presso quale assicurazione malattia è assicurata la persona prima della partenza. Ritiene inoltre

altrettanto importante, in relazione al controllo dell’obbligo d’assicurazione ai sensi

dell’articolo 6 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal)20 da parte dei Cantoni, l’informazione sulla costituzione del nuovo domicilio estero. Osserva infine che dovrebbero poter essere consultati Comune e Stato di destinazione, Comune e Stato di provenienza e anche, d’ora in poi, luogo di nascita e cittadinanza. L’associazione eGov-Schweiz auspica la possibilità di consultare gli indirizzi mail. La Posta propone di creare un riferimento normativo per poter accedere ai dati degli indirizzi in caso di un atto di stato civile (decesso, nascita, matrimonio, divorzio).

Un Cantone (BS) chiede invece di limitare la portata dei dati consultabili e un’organizzazione (VZGV) auspica esplicitamente di restringerne la pubblicazione:

analogamente al parere espresso in merito ai dati gestiti nel SNI, BS chiede di non rendere possibile la consultazione del Comune di soggiorno di una persona.

La VZGV conferma la proposta che date di nascita e NAVS non possano essere consultate tramite il SNI, ma servano unicamente all’identificazione. La funzione del servizio non è di consentire una «consultazione di dati personali» generalizzata.

6.5.3.3 Possibilità di consultazione tramite LPD / conciliabilità con il diritto cantonale

BL fa presente un potenziale conflitto con l’articolo 32 capoverso 4 del progetto di revisione della LPD, in base al quale gli organi della Confederazione sono autorizzati a rendere noti senza condizioni cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona registrata presso di loro pur non sussistendo alcuna delle premesse per rendere noti dati personali ai sensi dell’articolo 32 capoversi 1 e 2 LPD. Ciò consente di eludere disposizioni cantonali più severe sulla comunicazione di dati di registri a privati; pertanto BL propone una disposizione supplementare che escluda espressamente di comunicarli a privati e di applicare l’articolo 32 capoverso 4 LPD.

VD chiede di garantire espressamente le limitazioni di accesso previste dalla legislazione cantonale. La legge cantonale di esecuzione della LarLa consente infatti solo in modo restrittivo l’accesso delle amministrazioni a dati sensibili e a quelli che consentono in

combinazione con altri di definire un profilo della personalità. Ne fanno parte fra l’altro EGID ed EWID, la composizione delle economie domestiche o dati sul domicilio in una prigione.

6.5.3.4 Blocco dei dati

Vari Cantoni (BL, BS, GL, GR, ZG, ZH) ritengono la regola del blocco dei dati nel SNI non funzionale, in quanto i blocchi si possono far valere unicamente nei confronti di privati e possono essere annullati per una cerchia di utenti definita:

BL e GR fanno presente che il blocco degli indirizzi vale solo nei confronti di privati. BL e BS osservano che i blocchi possono essere annullati in presenza di un riferimento normativo o se ciò è necessario alle autorità svizzere per espletare i loro compiti. Un cittadino non può

20 RS 832.12