Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

pertanto far valere il blocco dell’indirizzo se questo contravviene all’espletamento di tali compiti. GL e ZH fanno notare che il diritto di accesso ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 viene concesso unicamente se gli indirizzi sono necessari nell’ambito di un compito legale. Pertanto non esistono i presupposti per un blocco dei dati (di parere simile BS). ZG critica il fatto che la regola prevista rende inutile il SNI proprio nei casi in cui una ricerca degli indirizzi andrebbe ordinata, se tale ricerca può essere facilmente impedita dal bloccando l’accesso ai dati. L’articolo 8 capoverso 2 va modificato in modo da consentire che le autorità aventi diritto possano accedere anche a dati bloccati. ZH propone di stralciare l’articolo 8 capoverso

2. TI propone di formulare una riserva per l’articolo 20 LPD. Secondo FR la disposizione potrebbe essere spostata anche nella sezione dedicata alla protezione dei dati o recepita nell’ordinanza. NW auspica la possibilità di informare gli interessati sull’eventualità di un blocco prima che avvenga uno scambio di dati.

Alcuni Cantoni (BS, VS, ZH) propongono di distinguere in sede di fornitura di dati bloccati fra amministrazioni e terzi con mandato legale:

BS propone di gestire il sistema in modo che terzi non ricevano dati bloccati e che a essi possano invece accedervi autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Terzi che chiedono di consultare i dati potrebbero eventualmente essere dirottati al Comune di domicilio competente. VS propone di definire nell’ordinanza i motivi del blocco dei dati per uniformare le pratiche di concessione di questo diritto a livello di fonti di dati. ZH fa presente che un blocco andrebbe preso in considerazione al massimo per la consultazione da parte di privati se questi non svolgono mansioni pubbliche.

Fra le organizzazioni, un’associazione professionale e un’associazione mantello dei Comuni (ASSA, UCS) si sono espresse in merito a necessità, campo d’applicazione e aspetti pratici del blocco dei dati:

L’ASSA auspica in linea di massima una soluzione in base alla quale i dati di persone protette dal blocco non siano visualizzati. Anche per l’UCS questa disposizione è

condivisibile. In sede di attuazione l’ASSA e l’UCS rilevano tuttavia difficoltà e rimandano alle regole cantonali differenti e all’onere legato alla comunicazione di dati di persone con blocco dell’indirizzo da parte dei servizi degli abitanti. Richiamano l’attenzione sul rischio di un massiccio aumento dei blocchi dei dati che pregiudicherebbe l’idea alla base del SNI.

L’ASSA e l’UCS suggeriscono di esaminare la possibilità di circoscrivere il blocco dei dati a determinati utenti e di prevedere che l’amministrazione centrale venga informata

sull’esistenza del blocco.

Vari Cantoni (BL, GR, LU, NE, SO) fanno presente che le attuali notifiche di blocco non rientrano nella fornitura di dati nel quadro della LarRa e ritengono che in merito alla

comunicazione di questa informazione sia necessaria una precisazione.

BL, GR, LU, NE e SO affermano di non capire bene come l’informazione di un blocco di dati giunga al SNI e auspicano spiegazioni sull’attuazione (BL, LU). SO osserva che un

aggiornamento del catalogo ufficiale delle caratteristiche o dello standard eCH-0099

comporterebbe maggiori spese da parte del Cantone e pertanto lo respinge. BL chiede perché non sia prevista una comunicazione della caratteristica e di definire le modalità in base alle quali un cittadino può comunicare il blocco di un indirizzo direttamente al SNI.

Vari Cantoni (FR, NW, OW, TI) giudicano necessario adeguare l’attuale formulazione

riguardante la gestione dei blocchi dei dati: