Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
(LStat)12 e sottolinea la necessità di separare la prevista nuova unità dai compiti statistici dell’UST.
eAVS/AI fa notare che il SNI potrebbe essere gestito anche dall’Ufficio centrale di
compensazione (UCC) per poter utilizzare le interfacce esistenti.
6.3.2 Art. 3 Compiti e obblighi dell’autorità competente
6.3.2.1 Sistema d’informazione
Santésuisse chiede di completare l’articolo 3 capoverso 1 lettera a come segue: [All’UST compete segnatamente assicurare il corretto funzionamento del sistema d’informazione], «in particolare tramite l’utilizzo di moderne tecnologie».
6.3.2.2 Diritti di accesso
Vari Cantoni (AR, BL, BS, VD, VS) criticano il fatto che la competenza di rilasciare,
sospendere o ritirare un diritto di accesso spetti unicamente all’UST. Anche i Comuni e/o i Cantoni dovrebbero essere coinvolti, in particolare nel concedere le autorizzazioni di
accesso a terzi con mandato legale:
AR e GL fanno osservare che i dati per il SNI vengono forniti dagli uffici di controllo degli abitanti e pertanto da Comuni e Cantoni. Qualora mantenessero la sovranità dei dati, i loro fornitori dovrebbero poter co-decidere su chi vi ha accesso (AR, BL, BS). In caso contrario si creerebbe uno scenario in cui da un lato un Comune o un Cantone rifiutano in generale o in parte a un richiedente la fruizione dei dati iscritti nei registri e dall’altro l’UST la autorizza (BL, VD). Questa situazione va evitata (BS). VD è pertanto favorevole a un accesso ristretto al SNI e VS propone di precisare la disposizione dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c come segue: «nel rispetto delle leggi federali e cantonali sulla protezione dei dati».
Un’organizzazione (Santésuisse) lamenta che si preveda di regolamentare le condizioni di utilizzo a livello di ordinanza e auspica una precisazione a livello di legge.
6.3.2.3 Controllo dell’utilizzo del sistema
L’importanza di sottoporre l’utilizzo a un controllo viene confermata. Come per la
concessione delle autorizzazioni d’accesso, alcuni Cantoni (AR, BS, VD, ZG) sono del parere che i proprietari dei dati debbano essere coinvolti anche nel controllo dell’utilizzo del sistema (cfr. art. 9):
BS ribadisce la necessità di evitare un abuso del sistema e conferma gli strumenti definiti nell’avamprogetto. AR osserva che senza coinvolgere i proprietari di dati non sarebbe possibile individuare abusi e propone di esaminare il progetto sotto questo aspetto. BS e VD vorrebbero coinvolgere Cantoni e Comuni come fornitori di dati in caso di sospetto o
constatazione di abusi. VD fa presente che la procedura va definita chiaramente e sottolinea che va integrata anche la protezione del lavoratore. ZG chiede di completare l’articolo 3 capoverso 1 lettera d come segue: [All’UST compete segnatamente adottare misure tecniche e organizzative] «secondo la legislazione sull’AVS» [ai fini del controllo del rispetto delle condizioni d’utilizzo].
12 RS 431.01