Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationsegnalato come smarrito, rubato o invalidato nell’SLTD;

 il richiedente è segnalato nel SIS ai fini dell’arresto o dell’estradizione;

 un’autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale

ETIAS;

 sussistono dubbi sull’identità del richiedente in quanto noto sotto diversi nomi nel sistema

centrale ETIAS;

 il richiedente è attualmente segnalato nell’EES come soggiornante fuoritermine o lo è

stato in passato oppure è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;

 il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto

per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;

 i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

 il richiedente è registrato nell’Eurodac;

 il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio

registrato in un fascicolo del TDAWN di Interpol.

Non è escluso che anche in caso di un siffatto riscontro positivo sia rilasciata un’autorizzazione ai viaggi. In questo caso è possibile inserire un commento riguardante, per esempio, la verifica in seconda linea alla frontiera.

Qualora il richiedente abbia risposto affermativamente a una delle domande poste al deposito della domanda (art. 26 par. 4 regolamento [UE] 2018/1240) la SEM valuta il rischio per la sicurezza o la salute pubblica o il rischio di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi. Lo stesso vale ove il richiedente sia considerato problematico in base all’elenco di controllo ETIAS o agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 (art. 26 par. 5 e 6).

Cpv. 3

Per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nella sua veste di unità nazionale ETIAS la SEM può, in casi eccezionali, rilasciare un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera (art. 44 regolamento [UE] 2018/1240). Si tratta di un parallelismo con l’articolo 25 del codice dei visti, il quale consente il rilascio di un visto di categoria C con validità territoriale limitata, in particolare per motivi umanitari.

Cpv. 4

L’autorizzazione ai viaggi è valida per tre anni o fino al termine di validità del documento di viaggio (art. 36 par. 5 regolamento [UE] 2018/1240). L’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso o di soggiorno (art. 36 par. 6 regolamento [UE] 2018/1240). Costituisce tuttavia una condizione d’entrata nello spazio Schengen e pertanto va presentata al controllo di confine.

Art. 108d Decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS

Spetta alla SEM decidere in merito al rilascio dell’autorizzazione ai viaggi (art. 8 par. 2 lett. a regolamento [UE] 2018/1240), come anche revocare o annullare un’autorizzazione rilasciata conformemente agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2018/1240 (art. 8 par. 2 lett. g regolamento [UE] 2018/1240).