Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetCittà di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Le autorità comunali di polizia

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationsummenzionate sono autorizzate ad accedere a questi dati in ragione delle loro attività

simili a quelle delle polizie cantonali in materia di polizia criminale nel quadro della prevenzione e individuazione di reati penali gravi ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 nonché ai fini della pertinente istruzione.

Cpv. 4

La LPDS è dichiarata applicabile al SIC (vedi n. 4).

Cpv. 5

Le autorità di cui al capoverso 3 possono rivolgere le loro richieste al punto d’accesso centrale (art. 50 par. 3 regolamento [UE] 2018/1240).

Il punto d’accesso centrale gode di un diritto d’accesso diretto ai dati dell’ETIAS. Verifica se in un caso specifico sono soddisfatte le condizioni per accedere ai dati del sistema. Si tratta delle condizioni seguenti (art. 52 regolamento [UE] 2018/1240):

 l’accesso per la consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine

di un reato di terrorismo o altro reato grave (lett. a dell’art. 52 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240);

 l’accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico (lett. b

dell’art. 52 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240);

 esistono prove o fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati conservati nel

sistema centrale ETIAS contribuirà alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una categoria di viaggiatori contemplata dal regolamento (UE) 2018/1240 (lett. c dell’art. 52 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).

La consultazione del sistema centrale ETIAS è limitata all’interrogazione in base agli elementi di cui all’articolo 52 paragrafi 2 e 3 regolamento [UE] 2018/1240 (p.es. cognome, numero del documento di viaggio, domicilio, indirizzo di posta elettronica, ecc.).

Art. 108f Comunicazione di dati dell’ETIAS Cpv. 1

Conformemente al presente capoverso, i dati dell’ETIAS non possono essere comunicati a Paesi non vincolati dagli accordi di associazione a Schengen, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche (art. 65 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).

Cpv. 2

È prevista una deroga al capoverso 1, che consente una comunicazione dei dati a Paesi terzi da parte della SEM (lett. a) o delle autorità designate di cui all’articolo 108e capoverso 3 (lett. b; art. 65 par. 3 regolamento [UE] 2018/1240):

Lett. a

ai fini del rimpatrio di un cittadino di Paese non vincolato da un accordo di associazione a Schengen e se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240. Si tratta in particolare delle condizioni seguenti:

 la Commissione europea ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati per-

sonali in tale Paese terzo in conformità dell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento (UE)