Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Se emana una decisione, la SEM è tenuta a completare conseguentemente i dati del sistemaIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet ETIAS e a notificarlo per via informatica al richiedente.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Sono applicabili i rimedi giuridici previsti dalla legge federale del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa (PA). Consentono al richiedente di depositare un ricorso scritto dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 108e Inserimento e consultazione dei dati nell’ETIAS Cpv. 1

Il capoverso 1 determina le autorità abilitate a inserire e trattare dati nell’ETIAS. Si tratta, da un lato, della SEM nella sua veste di unità nazionale ETIAS (lett. a) e, dall’altro lato, di fedpol e del SIC per l’inserimento dei dati personali nell’elenco di controllo ETIAS (lett. b).

Cpv. 2

La consultazione del sistema consente di verificare l’esistenza di un’autorizzazione ai viaggi. Il presente capoverso determina le autorità autorizzate ad accedere ai dati dell’ETIAS a fini di verifica.

Si tratta, per la Svizzera:

 della SEM e delle autorità (cantonali e comunali) di migrazione (lett. a);

 delle autorità di controllo alla frontiera, ossia del Corpo delle guardie di confine o delle

autorità cantonali che agiscono in quanto autorità di controllo alla frontiera presso gli aeroporti (lett. b);

 delle imprese di trasporto aereo incaricate di verificare l’esistenza di un’autorizzazione ai

viaggi prima della partenza del volo in provenienza da uno Stato esterno allo spazio Schengen (carrier sanctions) (lett. c).

Cpv. 3

Il presente capoverso disciplina l’accesso all’ETIAS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’istruzione di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Per questo occorre una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo a un punto di accesso centrale designato (art. 51 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).

I dati dell’ETIAS in questione sono trasmessi all’autorità richiedente unicamente se sono soddisfatte le condizioni di accesso previste dal regolamento (UE) 2018/1240 (art. 51 par. 3 e 52). In caso di urgenza il punto di accesso centrale tratta immediatamente la richiesta e verifica solo a posteriori il soddisfacimento delle condizioni previste e l’effettivo sussistere di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo (art. 51 par. 4 regolamento [UE] 2018/1240).

Gli Stati Schengen definiscono le autorità che possono presentare queste domande per scritto o elettronicamente. Il presente capoverso determina le autorità autorizzate a chiedere determinati dati dell’ETIAS ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240. Queste autorità sono:

 l’Ufficio federale di polizia (fedpol),

 il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),

 il Ministero pubblico della Confederazione,

 le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle

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