Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet2016/67946),

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

 sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE)

2016/679 attraverso, per esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il Paese terzo in questione;

 si applica l’articolo 49 paragrafo 1 lettera d del regolamento (UE) 2016/679. Il trasferimento

è necessario per importanti motivi d’interesse pubblico.

Per la comunicazione di determinati dati devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti:

 lo Stato interessato informa il Paese terzo o l’organizzazione internazionale dell’obbligo di

utilizzare i dati ai soli fini per i quali sono stati trasmessi;

 i dati sono trasferiti o messi a disposizione, conformemente alle disposizioni pertinenti

dell’Unione, in particolare a quelle relative agli accordi di riammissione e al trasferimento di dati personali, nonché del diritto nazionale dello Stato che ha trasferito o messo a disposizione i dati, in particolare le disposizioni legali relative alla sicurezza e alla protezione dei dati.

 È stata emanata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva rimpatrio.

Lett. b

Il capoverso 2 tratta anche dei dati ottenuti a fini di sicurezza (art. 65 par. 5 regolamento [UE] 2018/1240). Anche in questo contesto vige un divieto generale di comunicare i dati, anche quelli utilizzati a livello nazionale dalle autorità di polizia, di giustizia o di perseguimento penale.

In casi eccezionali urgenti in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo oppure un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettere l e m nonché dell’articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240, l’autorità designata competente (art. 108e cpv. 3) può trasmettere determinati dati a un Paese terzo.

La comunicazione deve essere conforme alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/68047. Le autorità designate possono comunicare questi dati purché vi abbiano accesso conformemente agli articoli 51 e 52. Il trasferimento deve inoltre essere conforme alle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, nello specifico dal capo V della stessa.

A tal fine il Paese terzo deve presentare una domanda scritta o elettronica debitamente motivata e garantire in modo reciproco la comunicazione agli Stati Schengen che attuano l’ETIAS di tutte le informazioni contenute nei propri sistemi d’autorizzazione ai viaggi.

Art. 108g Disposizioni esecutive relative all’ETIAS

Per la trasposizione nel diritto interno di determinati elementi del regolamento (UE) 2018/1240 è prevista, a livello esecutivo, una norma di delega generale al Consiglio federale.

Si tratta anzitutto di definire in modo preciso i diritti d’accesso all’ETIAS e le unità autorizzate a trattare i dati contenuti nel sistema (lett. a).

46 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. Non vincolante per la Svizzera giacché l’UE l’ha classificato come non rilevante per Schengen.

47 Direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.05.2016, pag. 89.