Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il Consiglio federale deve definire la procedura di ottenimento dei dati da parte delle autoritàIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet autorizzate in materia di sicurezza (art. 108législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultatione cpv. 3). È prevista una procedura analoga a
quella definita dall’OVIS per il sistema d’informazione sui visti Schengen (lett. b).
Il Consiglio federale deve disciplinare a livello esecutivo l’elenco dei dati dell’ETIAS e i diritti d’accesso delle autorità (lett. c).
Deve disciplinare la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione anticipata nonché i diritti delle persone interessate (lett. d; art. 54 segg. regolamento [UE] 2018/1240).
Deve codificare la sicurezza dei dati (lett. e).
Deve disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati (lett. f).
Deve stabilire a livello esecutivo un elenco dei reati secondo l’articolo 108e capoverso 3 (lett. g).
Deve disciplinare le modalità per la registrazione nell’elenco di controllo ETIAS e per la radiazione dallo stesso nonché il diritto di essere informati (lett. h).
Deve disciplinare, tra le altre, le seguenti modalità e procedure per l’applicazione del regolamento ETIAS (lett. i):
consultazione di altre unità nazionali ETIAS (art. 28 regolamento [UE] 2018/1240) e di
Europol (art. 25 regolamento [UE] 2018/1240);
decisione sulla domanda di autorizzazione ai viaggi (art. 30 e 32 regolamento [UE]
2018/1240).
Art. 109a cpv. 1 e nota a piè di pagina e 2 lett. d Cpv. 1 e nota a piè di pagina
Siccome il C-VIS è ora menzionato per la prima volta già nell’articolo 108b LStrI, nel presente articolo si può utilizzare l’abbreviazione. Sotto il profilo materiale la disposizione non subisce alcuna modifica.
La stessa disposizione è già adeguata nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES; regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225; Sviluppo dell’acquis di Schengen). Siccome il regolamento (UE) 2018/1240 è stato adottato successivamente ai regolamenti (UE) 2017/2226 e 2017/2225 occorre adeguare nuovamente la nota a piè di pagina.
Cpv. 2 lett. d
Nella sua veste di unità nazionale ETIAS, la SEM deve avere accesso al VIS. È quanto previsto anche dalla proposta della Commissione europea del 7 gennaio 201948. L’accesso è codificato nel capoverso 2 lettera d.
Art. 109c lett. i
L’unità nazionale ETIAS deve avere accesso all’ORBIS nazionale e, pertanto, a tutti i visti rilasciati dalla Svizzera. Nell’articolo 109c è integrata una pertinente, nuova lettera i.
48 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861; COM(2019) 4 final.