Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 120d cpv. 2 lett. c

Il tenore dell’articolo 120d LStrI è adeguato in funzione dell’introduzione dell’ETIAS.

Lett. c

A fronte dell’introduzione dell’ETIAS è ora previsto di punire con la multa anche chi tratta i dati personali dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli previsti dalla legge.

La stessa disposizione è già adeguata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES; regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225; Sviluppo dell’acquis di Schengen). Siccome il regolamento (UE) 2018/1240 è stato adottato successivamente ai regolamenti (UE) 2017/2226 e 2017/2225 occorre adeguare nuovamente la presente disposizione (aggiunta di una nuova lett. c). Questa modifica sarà apportata nella presente forma unicamente se l’articolo 120d verrà adottato secondo quanto previsto nel decreto federale riguardante l’istituzione e l’uso dell’EES. In caso contrario occorrerà una disposizione coordinativa.

Art. 122a cpv. 1 cpv 2 e 3 lett. a

D’ora in poi la presunzione di una violazione dell’obbligo di diligenza non riguarderà unicamente in casi in cui sia trasportato un passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari in vista dell’ingresso nello spazio Schengen o del transito dalla zona di transito internazionale di un aeroporto, ma anche i casi in cui il passeggero trasportato sia sprovvisto delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS necessarie. I capoversi 1, 2 e 3 lettera a vanno completati conseguentemente.

Nel capoverso 3 lettera a è inoltre integrato un nuovo numero 5 secondo il quale non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se a causa di un guasto dell’ETIAS non è stato possibile procedere alla consultazione in vista di stabilire se sussisteva o no un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Art. 126d Disposizione transitoria della presente modifica di legge

Conformemente all’articolo 83 regolamento (UE) 2018/1240, per un periodo di sei mesi dall’entrata in funzione dell’ETIAS, l’uso dell’ETIAS è facoltativo e non si applica l’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida.

Nella LStrI è pertanto prevista una disposizione transitoria in virtù della quale l’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida si applica unicamente sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Il Consiglio federale può prorogare questo termine (cpv. 1).

Dopo i sei mesi è previsto un termine di attesa di altri sei mesi. Durante il termine di attesa è, sì, obbligatorio essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, tuttavia le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono in via eccezionale ai cittadini di Paese terzo soggetti a tale obbligo che non sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida di entrare nello spazio Schengen purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all’articolo 5 LStrI in relazione con l’articolo 6 paragrafo 1 CFS.

Il termine d’attesa e le relative condizioni sono codificati nel capoverso 2. Il Consiglio federale può prorogare anche questo termine di al massimo sei mesi.