Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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occhi è verde-azzurro, questa caratteristica si ritrova ovviamente anche in un gran numero di altri individui della nostra società. In mancanza di testimoni in grado di descrivere l’aspetto fisico del presunto autore, o se le testimonianze sono contradditorie o incerte, nonché di registrazioni di telecamere di sorveglianza ecc., la fenotipizzazione può essere l’unica via per ottenere spunti concreti utili a una ricerca dell’autore. Essa può confermare o completare un’informazione già disponibile. Contrariamente al profilo del DNA specifico a un individuo, la fenotipizzazione non costituisce dunque un mezzo di prova, bensì un «semplice» strumento di ricerca.
Secondo il messaggio dell’8 novembre 2000 concernente il disegno di legge sui profili del DNA, il Consiglio federale aveva già proposto di prevedere, «in via eccezionale», anche la possibilità di predire caratteristiche personali39. Le Camere federali stralciarono però questa clausola dal disegno di legge. La proposta di ammettere anche l’analisi delle sequenze codificanti di DNA necessarie a tal fine aveva sollevato preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, si era constatato che all’epoca non esistevano metodologie sufficientemente sofisticate per eseguire la fenotipizzazione40. Riguardo a questi due aspetti, oggi il contesto è mutato: le metodologie in questione sono ormai disponibili. E disciplinando in modo rigido la fenotipizzazione con le pertinenti restrizioni che tengano conto dell’ingerenza nei diritti fondamentali comportata da questo strumento, è possibile escludere il rischio che le autorità inquirenti possano esaminare il DNA per ottenere informazioni personali in modo illecito.
Fondamenti genetico-molecolari della fenotipizzazione
La fenotipizzazione ai fini del perseguimento penale sfrutta il fatto che l’aspetto esteriore di un individuo è codificato in gran parte nel suo patrimonio genetico.
Il sesso è l’unica caratteristica fenotipica che il diritto vigente consente già di determinare (art. 2 cpv. 2 della legge sui profili del DNA; cfr. sopra, n. 1.1.4, Sintesi).
Oltre ai loci STR, di lunghezza variabile (cfr. sopra, n. 1.1.4, Fondamenti genetico-molecolari del profilo del DNA), il DNA presenta un’altra forma di polimorfismo, consistente nella variazione di una singola coppia di basi: all’interno di una sequenza, vi è uno scambio di una delle quattro basi A, C, G o T (e quindi si ritrova ad es. A al posto di G), da cui la denominazione polimorfismo delle sequenze41. Questo tipo di variazione è noto come polimorfismo a singolo nucleotide (in inglese Single Nucleotide Polymorphisms, SNP, pronunciato «Snip»). Per determinare le caratteristiche fenotipiche vengono analizzati proprio questi SNP.
Gli studi ad ampio raggio sulla popolazione che comprendono un elevato numero di probandi, noti come «studi di associazione genome-wide», sono stati e sono tuttora svolti per determinare quali SNP sono più frequenti negli individui che presentano una determinata caratteristica fisica, ad esempio il colore degli occhi, e sono quindi correlati a tale caratteristica. Per le caratteristiche fisiche determinate da pochi geni, come il colore degli occhi, questi SNP correlati alla caratteristica si trovano piuttosto facilmente. Ma molte caratteristiche fisiche dipendono da una base genetica molto più complessa e possono essere influenzate da svariate centinaia di geni. Attualmente è in corso un progetto di portata comunitaria finanziato dall’Unione europea (VISible Attributes Through Genomics [VISAGE] Consortium) volto a ottimizzare le metodologie esistenti e a definire nuove procedure per prevedere le caratteristiche fisiche visibili, la discendenza biogeografica a livello continentale e anche subcontinentale nonché l’età dei soggetti.
39 L’art. 2 cpv. 2 D-legge sui profili del DNA del 2000 recitava quanto segue: «L’analisi del DNA non può essere utilizzata per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso. In via eccezionale, è possibile analizzare sequenze codificanti del DNA per fare luce su crimini, se ciò è necessario all’identificazione dell’autore o alla produzione di prove.» (FF 2001 40 seg.). Il disegno di legge non specificava quali caratteristiche individuali possano essere evinte. Nel messaggio DNA, il Consiglio federale ha precisato tuttavia che «possono ad esempio essere utili all’identificazione informazioni sul colore degli occhi, dei capelli o della pelle, le quali possono essere d’aiuto all’identificazione visiva» (FF 2001 25).
40 Sul tema dell’esclusione dell’analisi delle sequenze codificanti del DNA cfr. le seguenti votazioni in sede di dibattito parlamentare: BU 2002 N 1224 (voto Lauper), 1225 (Aeppli Wartmann), 1227 (Gutzwiller), 1229 (de Dardel).
41 Butler, pag. 342; Wirth/Schmeling, pag. 324.