Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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allestire un profilo del DNA, soprattutto sulla base della caratteristica dell’età del donatore della traccia. In questa possibilità si ravvisa addirittura il principale potenziale del nuovo metodo di analisi46. Come già esposto (cfr. sopra, Sintesi), le informazioni ottenute tramite fenotipizzazione non consentono di identificare un individuo specifico. Sul piano probatorio non hanno dunque alcun valore, ma forniscono comunque indizi per ulteriori attività investigative.
Nella prassi, alla fenotipizzazione sono peraltro posti limiti concreti: la traccia da analizzare deve contenere una quantità sufficiente di DNA di buona qualità. L’esperienza insegna che in genere è possibile raccogliere soltanto una quantità limitata di materiale. Il DNA disponibile è spesso appena sufficiente per allestire il profilo standard del DNA. Oltretutto, è possibile ottenere informazioni rilevanti soltanto da tracce singole. Le tracce miste, composte dal DNA di diversi individui, non possono essere utilizzate per la fenotipizzazione.
Limiti giuridici secondo il disciplinamento proposto
La fenotipizzazione, come l’allestimento del profilo del DNA, viene ordinata dal pubblico ministero in virtù dell’articolo 255 CPP. Contrariamente al profilo del DNA, si procede alla fenotipizzazione soltanto per far luce su crimini (pena detentiva superiore a tre anni; art. 10 cpv. 2 CP) e non per perseguire delitti (pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria; art. 10 cpv. 3 CP). In questo modo viene rispettato il principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. d CPP) secondo cui l’entità dell’ingerenza nei diritti fondamentali comportata da un provvedimento coercitivo deve corrispondere alla gravità del reato per il cui chiarimento può essere impiegato. Per gran parte dei reati la lesione del bene giuridico non è tale da giustificare il ricorso alla fenotipizzazione.
Il disciplinamento giuridico comprende inoltre i seguenti punti salienti:
possono essere evinte soltanto le caratteristiche esteriori visibili di una persona, ovvero quelle che potrebbero essere constatate anche da qualsiasi testimone oculare;
tali caratteristiche devono essere specificate dalla legge, singolarmente e in un catalogo esaustivo;
si tratta delle seguenti caratteristiche: colore degli occhi, dei capelli e della pelle, discendenza biogeografica ed età biologica;
il risultato dell’analisi serve esclusivamente ai fini della ricerca. È disponibile una sola volta ed esclusivamente per il procedimento penale in questione. Non viene registrato in nessuno dei sistemi d’informazione di polizia, né tantomeno nel sistema d’informazione sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA.
Questo disciplinamento deve essere completato da una norma sulle eventuali cosiddette informazioni eccedenti, ovvero informazioni sul patrimonio genetico che possono emergere dall’analisi degli SNP, ma che non sono oggetto di ricerca, ad esempio quelle che indicano un rischio più elevato di sviluppare un cancro.
Prospettive: ulteriore sviluppo della fenotipizzazione
È probabile che nei prossimi anni l’analisi del DNA farà registrare importanti sviluppi su scala generale. Sotto questo aspetto occorre considerare soprattutto l’analisi del genoma per scopi medici, già molto diffusa, ma anche il cosiddetto sequenziamento ad alto rendimento (Next Generation Sequencing, NGS), strumento rilevante per la genetica molecolare forense47. Sulla base di studi di associazione genome-wide, nel campo della fenotipizzazione saranno sviluppati marcatori per la determinazione di ulteriori caratteristiche fenotipiche, quali l’altezza o la forma del viso (morfologia del viso).
46 Cfr. Maren Beck, Forensic DNA-Phenotyping – Bestimmung äusserer Merkmale aus der DNA, Kriminalpolitische Zeitschrift 3/2017, pagg. 160 segg., 163, disponibile all’indirizzo http://kripoz.de/wp-content/uploads/2017/05/beck-forensicdna-phenotyping.pdf.
47 Sul Next Generation Sequencing, cfr. messaggio LEGU, FF 2017 4807, in particolare pag. 4814.