Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Diritto comparato

I Paesi Bassi sono stati il primo Paese a disciplinare esplicitamente l’impiego nel 2003 della fenotipizzazione nel proprio codice di procedura penale48. L’atto normativo in questione designa le caratteristiche che possono essere accertate, nello specifico, il sesso e la discendenza biogeografica (all’epoca erano le uniche caratteristiche per le quali erano disponibili procedure sofisticate di analisi tecnico-scientifiche ai fini del perseguimento penale). Al tempo stesso, la legge stabilisce in via generale che possono essere accertate altre caratteristiche esteriori visibili a condizione che tutte le ulteriori caratteristiche siano state sottoposte singolarmente a una procedura d’approvazione speciale. I pertinenti complementi alla legge devono essere approvati dalla seconda camera del Parlamento (che in Svizzera equivarrebbe al Consiglio nazionale) su richiesta del Ministero di giustizia. Seguendo questo iter, la seconda camera ha approvato nel 2012 la caratteristica del colore degli occhi e nel 2017 quella del colore dei capelli. Per la caratteristica del colore della pelle, la procedura d’approvazione è stata avviata nel 2018. La fenotipizzazione finora è stata applicata in più di 30 casi.

Da maggio 2018 in Slovacchia è in vigore una normativa sulla fenotipizzazione: mediante analisi del DNA è consentito determinare le caratteristiche esteriori visibili delle persone al fine di far luce su reati particolarmente gravi contro la vita e l’integrità fisica, la libertà e la dignità umana nonché di identificare un cadavere o parti del corpo recise49.

La fenotipizzazione è utilizzata anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti: entrambi i Paesi non possiedono una normativa esplicita che vieta il ricorso a tale metodo. La situazione è simile in Francia, dove la legislazione non circoscrive espressamente l’analisi del DNA alle sequenze non codificanti e il relativo margine interpretativo è stato sfruttato per ammettere la fenotipizzazione sulla base di una sentenza giudiziaria50. Nel frattempo è stato chiesto di disciplinare questo strumento a livello di legge formale51.

Per quanto concerne l’Austria, si presume che la definizione restrittiva dell’utilizzo previsto dell’analisi del DNA dal codice di procedura penale in vigore non ammetta un’estensione alla fenotipizzazione. Anche in Germania, il diritto vigente non permette il ricorso a tale strumento, il dibattito in merito a un’eventuale modifica di legge è stato, tuttavia, avviato: nel 2017 lo stato federato Baden-Württemberg ha presentato al parlamento (consiglio federale) una proposta di legge per l’introduzione della fenotipizzazione52. Nell’ambito di un’informazione del Bundestag in merito ai punti salienti della modernizzazione della procedura penale, il governo federale tedesco propone ora di adeguare il codice di procedura penale in modo che in futuro sia consentito effettuare esami genetico-molecolari del materiale rinvenuto, assicurato o sequestrato anche per evincere il probabile colore dei capelli, degli occhi e della pelle, nonché dell’età del donatore della traccia53.

48 Gesetz vom 8. Mai 2003 zur Feststellung äusserlich wahrnehmbarer Personenmerkmale aus Zellmaterial, traduzione ufficiosa in tedesco (Istituto svizzero di diritto comparato [ISDC], Avis 17-028 del 28 settembre 2017, pag. 60); Beck, pag. 55.

49 Sulla base di una traduzione ufficiosa in inglese della pertinente disposizione slovacca; cfr. in: Gabrielle Samuel/Barbara Prainsack, The regulatory landscape of forensic DNA phenotyping in Europe VISAGE, novembre 2018, pag. 3, disponibile all’indirizzo www.visage-h2020.eu/ → Reports.

50 Sentenza della Cour de cassation (Chambre criminelle) del 25 giugno 2014, disponibile all’indirizzo www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&id- Texte=JURITEXT000029152345&fastReqId=1622039649&fastPos=1.

51 Cfr. Claudia Riccardi e Ludivine Richefeu, Les nouvelles utilisations de la génétique dans le cadre de la procédure pénale, in: RSC Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, aprile-giugno 2018, pagg. 331 segg., 335.

52 Proposta dello stato federato Baden-Württemberg del 3 febbraio 2017 per l’elaborazione di una legge sull’ampliamento delle analisi del materiale contenente il DNA, Bundesrat, Drucksache 117/17, disponibile all’indirizzo www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2017/0101-0200/0117-17.html.

53 Bundestags-Drucksache 19/10388 del 16 maggio 2019. È inoltre degno di nota che lo stato federato Baviera, con legge del

8 maggio 2018, ha introdotto la fenotipizzazione delle caratteristiche del colore dei capelli, degli occhi e della pelle, nonché dell’età, ai fini della prevenzione delle minacce.