Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.2 Verifica dei termini di conservazione per i profili del DNA (rapporto in adempimento del postulato 16.3003)
Punti essenziali del disciplinamento vigente
Per quanto riguarda la cancellazione dei profili del DNA, le pertinenti disposizioni vigenti si fondano sul principio seguente: introduzione di opportuni profili del DNA ampiamente ammessa, ma al tempo stesso regole molto chiare sulla cancellazione, che tengano conto della protezione dei dati personali54. Per ampia ammissione si intende che è consentito allestire e conservare i profili del DNA per tutti i reati che rientrano nella categoria dei crimini e dei delitti e non soltanto per i reati contemplati, ad esempio, in un catalogo specifico. Questa scelta si basa sulla constatazione, tuttora valida, che le tracce di DNA raccolte nell’ambito del perseguimento di reati gravi consentono talvolta di identificare l’autore grazie a un profilo di quest’ultimo allestito precedentemente, dopo la commissione di un reato meno grave, e registrato nel sistema d’informazione55. Un elemento centrale del chiaro disciplinamento in materia di cancellazione è che il profilo di persona non viene cancellato su richiesta della persona stessa, bensì d’ufficio.
Sistema d’informazione sui profili del DNA e procedura di inserimento e cancellazione dei dati
Nel sistema d’informazione sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA, i profili di persone e tracce vengono trattati sotto forma di codici alfanumerici (cfr. sopra, n. 1.1.4, Sintesi). Il sistema opera con il software CODIS (Combined DNA Index System). I dati sulle persone o (per le tracce) i casi che si ricollegano a un profilo del DNA vengono registrati nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia fedpol (IPAS), sistema d’informazione indipendente e fisicamente separato conformemente all’articolo 19 della legge federale del 13 giugno 200856 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Il fatto che i profili del DNA e i relativi dati sulle persone e i casi vengano conservati in sistemi rigidamente separati è riconducibile alla legislazione in materia di protezione dei dati. La separazione ha però anche un effetto sul piano della garanzia della qualità: nell’ambito del trattamento dei profili nel laboratorio d’analisi del DNA, vengono così evitati eventuali errori di interpretazione dovuti a parzialità o a un’eccessiva conoscenza di informazioni sul caso. I profili del DNA registrati in CODIS e i dati su persone o casi registrati in IPAS sono collegati mediante un numero di identificazione univoco (Process Control Number, PCN). Soltanto fedpol è autorizzato (e anche tecnicamente abilitato) a collegare i profili del DNA con i corrispondenti dati sulle persone e i casi (art. 10 cpv. 5 dell’ordinanza sui profili del DNA).
Il processo di trattamento di un profilo del DNA, dal suo allestimento al trattamento nel sistema d’informazione e quindi alla sua cancellazione dal sistema, comprende le seguenti fasi:
(1) le autorità competenti per l’allestimento di profili del DNA secondo il diritto vigente, vale a dire la polizia e il pubblico ministero57, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf)58 e l’autorità competente del Principato del Liechtenstein59 (di seguito in breve «autorità ordinanti») prelevano dalla persona interessata il campione da analizzare, oppure lo raccolgono come traccia sul luogo del reato ecc. Al campione viene assegnato un PCN;
(2) l’autorità ordinante trasmette il campione da analizzare a un laboratorio riconosciuto dal DFGP con l’incarico di allestire un profilo del DNA. Contemporaneamente comunica a fedpol l’assegnazione dell’incarico, compreso il PCN assegnato. Inoltre, trasmette a fedpol i dati sulla persona e il caso collegati all’incarico per registrazione in IPAS. Per sicurezza, il profilo viene inserito in
54 «[B]reite Aufnahme von entsprechenden DNA-Profilen, gleichzeitig aber sehr klare Löschregeln, die dem individuellen Datenschutz Rechnung tragen», BU 2002 N 1227 e 1249 (voti Gutzwiller).
55 Cfr. BU 2002 N 1243 (voto Gutzwiller).
56 RS 361
57 In virtù dell’art. 255 in combinato disposto con l’art. 198 CPP e con l’art. 7 della legge sui profili del DNA.
58 In virtù dell’art. 103 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) in combinato disposto con l’art. 226 cpv. 3 lett. a e b n. 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01).
59 In virtù del trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA (RS 0.360.514.1).