Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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questo il caso: dalla valutazione dei termini di conservazione è risultato che questi, nel loro insieme, soddisfano gli interessi del perseguimento penale.

Regolamentazione estremamente dettagliata dell’articolo 16 della legge sui profili del DNA

La durata di conservazione e i termini di cancellazione applicabili ai profili del DNA di persone sono disciplinati agli articoli 16 e 17 della legge sui profili del DNA.

Il fulcro del disciplinamento sulla cancellazione dei profili di persone è costituito dal catalogo dei vari termini di cancellazione previsto all’articolo 16 della legge sui profili del DNA. La disposizione fissa un termine di cancellazione specifico per ben 18 fattispecie diverse. Rimanendo entro il margine di quanto può essere ritenuto proporzionato, non v’è alcun dubbio che, grazie al grado elevato di esaustività, il presente disciplinamento soddisfi pienamente l’esigenza fondamentale di stabilire la durata di conservazione delle informazioni in funzione della gravità del reato.

Onere amministrativo elevato correlato all’attuazione del disciplinamento sulla cancellazione

Negli ultimi anni si è confermato il fatto che l’attuazione del vigente disciplinamento dei termini di cancellazione, unita all’obbligo di cancellazione d’ufficio, implica un onere amministrativo considerevole. Al momento della deliberazione della legge sui profili del DNA, le Camere federali ne erano consapevoli67.

Ragioni della gravosità dell’onere amministrativo

Tra i termini sanciti dall’articolo 16 della legge sui profili del DNA, pochi sono legati a fattispecie di cancellazione definitivi e immutabili. In questi casi, al momento in cui è nota la fattispecie che determina la cancellazione, l’autorità incaricata di attuare il disciplinamento sulla cancellazione può già fissare definitivamente la data in cui il profilo sarà soppresso dal sistema d’informazione. Si tratta delle fattispecie seguenti: decadenza delle accuse, assoluzione (in entrambi i casi cancellazione immediata), abbandono definitivo del procedimento (cancellazione un anno dopo) e morte della persona implicata («dopo» la ricezione della comunicazione del decesso, senza ulteriore precisazione del termine; art. 16 cpv. 1 lett. a–d della legge sui profili del DNA). Questi termini di cancellazione non comportano difficoltà per quanto concerne l’onere amministrativo.

L’articolo 16 capoverso 1 prevede invece numerosi termini che dipendono dal decorso dell’esecuzione della sanzione inflitta alla persona interessata:

lett. f: cinque anni dopo il pagamento di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di

pubblica utilità o dopo l’esecuzione di una corrispondente pena da commutazione;

lett. g: cinque anni dopo il pagamento di una multa o dopo la fine di una prestazione perso-

nale ai sensi degli articoli 22–24 del diritto penale minorile del 20 giugno 200368 (DPMin);

lett. i: cinque anni dopo l’esecuzione di una misura protettiva ai sensi degli articoli 12–14

DPMin;

lett. j: dieci anni dopo l’esecuzione di una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 25

DPMin;

lett. k: dieci anni dopo la fine dell’esecuzione di un collocamento ai sensi dell’articolo 15

DPMin;

67 Cfr. la relativa osservazione della consigliera federale Metzler durante l’esame della legge sui profili del DNA in Consiglio nazionale (BU 2002 N 1249).

68 RS 311.1