Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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nente su ogni singolo profilo di persona presente nel sistema d’informazione, i cui dati sottostanno alla responsabilità del «suo» Cantone, e il quale gli comunica gli eventuali eventi rilevanti per la cancellazione subentrati durante l’esecuzione della sanzione75.

Valutazione complessiva

Il rispetto del principio di proporzionalità esige che la durata di conservazione dei profili di persone nel sistema d’informazione sia modulata in funzione del genere e della gravità della sanzione. In tal modo è possibile tener conto della diversa gravità dei reati. Il disciplinamento sulla cancellazione attualmente in vigore attua tale principio in maniera estremamente diversificata.

Inoltre, nel calcolo della durata di conservazione conviene a priori basarsi sull’esecuzione della sanzione, soprattutto nel caso delle pene detentive. L’ulteriore conservazione del profilo di una persona condannata serve infatti a scoprire tempestivamente i casi di recidiva76. La conservazione del profilo può infatti espletare tale effetto preventivo soltanto a partire dal momento in cui la persona condannata si ritrova di nuovo a piede libero.

Il vigente disciplinamento sulla cancellazione va peraltro considerato un sistema globale. È caratterizzato dal fatto che coinvolge numerose autorità con uno statuto indipendente dal punto di vista organizzativo (polizia/pubblico ministero, tribunali, autorità incaricate dell’esecuzione delle pene) tenute ad attuare svariati termini di cancellazione che dipendono perlopiù dall’esecuzione. Il disciplinamento sulla cancellazione estremamente dettagliato, combinato con una struttura amministrativa complessa, rende il processo di cancellazione non solo dispendioso in termini di risorse ma anche soggetto a errori.

A essere determinante è, tuttavia, il diritto delle persone interessate a che i loro profili vengano cancellati allo scadere del periodo di conservazione stabilito per legge. Anche le autorità di perseguimento penale sono interessate a un processo di cancellazione strutturato in modo tale da garantire nella prassi una percentuale di errore effettivamente tendente a zero. Infatti, il trattamento erroneo dei dati può avere gravi conseguenze sotto due punti di vista: la mancata cancellazione di un profilo può sfociare dinanzi al giudice nell’inutilizzabilità del mezzo di prova, mentre una cancellazione prematura può precludere il futuro successo di un confronto di tracce di DNA che invece sarebbe stato realizzato se il profilo in questione fosse stato ancora disponibile nel sistema d’informazione fino alla fine del periodo di conservazione previsto dalla legge, ostacolando dunque, o addirittura impedendo che si possa far luce rapidamente su un crimine o un delitto.

Contenuti essenziali del nuovo disciplinamento

Mantenimento dei due pilastri del disciplinamento vigente

Come già esposto in precedenza (cfr. sopra, Punti essenziali del disciplinamento vigente), il disciplinamento vigente si fonda sul principio della cancellazione d’ufficio e su un catalogo di termini di cancellazione differenziato in funzione del tipo di sanzione e della sua gravità. Questi pilastri vengono mantenuti.

Mantenimento del disciplinamento vigente per gli eventi «decadenza delle accuse», «assoluzione» e «abbandono del procedimento»

I tre termini di cancellazione previsti all’articolo 16 capoverso 1 lettere a, c e d della legge sui profili del DNA restano invariati.

75 Cfr. art. 12 cpv. 1 secondo periodo dell’ordinanza sui profili del DNA: «[I Cantoni] designano un ufficio centrale responsabile della comunicazione.» Questa norma garantisce a fedpol un unico interlocutore per Cantone. Occorre rilevare che con l’entrata in vigore della legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (LCaGi) i servizi di coordinamento cantonali centrali saranno meglio informati, poiché avranno accesso al cosiddetto «estratto 2 per autorità». Da questo estratto si evincono i dati sui procedimenti penali pendenti e sui decreti di abbandono (cfr. art. 46 lett. n LCaGi; FF 2016 4315 in particolare pag. 4346 [testo sottoposto a referendum]).

76 Cfr. messaggio DNA, FF 2001 11, in particolare pag. 27.