Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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lett. l: dieci anni dopo la fine dell’interdizione di esercitare un’attività o del divieto di avere

contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192769 (CPM) o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo il capoverso 4;

cpv. 4: 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall’internamento o dopo l’esecu-

zione della misura o dell’espulsione.

In questi casi, al momento della sentenza l’autorità responsabile della cancellazione non può ancora assegnare un termine di cancellazione definitivo al profilo del DNA della persona X. Infatti, il momento a partire dal quale è calcolato il termine dipende dal decorso dell’esecuzione della sanzione. Il termine di cancellazione di un singolo profilo di persona può addirittura cambiare più volte nel corso del suo «ciclo di vita» nel sistema d’informazione.

La questione può essere illustrata con l’ausilio di un esempio fittizio: il pubblico ministero ordina di allestire il profilo del DNA per il presunto autore X. L’autorità competente per i processi amministrativi nel Cantone in questione comunica a fedpol il termine di cancellazione standard di 30 anni per il profilo in questione, calcolato a partire dalla data dell’identificazione70. In prima istanza il tribunale condanna X a una pena detentiva di due anni con sospensione condizionale. Il termine di cancellazione standard iniziale può ora essere fissato per la fattispecie: l’autorità comunica a fedpol il nuovo termine, ovvero cinque anni a decorrere dalla fine del periodo di prova71. X è recidivo, il tribunale revoca la condizionale. All’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, l’autorità comunica il nuovo termine di cancellazione di 22 anni (2 + 20 anni)72. X si sottopone all’esecuzione della pena e dopo due terzi della medesima, vale a dire dopo 16 mesi, viene liberato condizionalmente. Questo fatto determina ancora una volta un nuovo termine di cancellazione: 20 anni a decorrere dalla data della scarcerazione. Trascorsi questi 20 anni, l’autorità chiede al tribunale competente se il profilo di X può essere cancellato definitivamente73. Se il tribunale acconsente, il profilo viene cancellato in via definitiva. Se il tribunale si oppone alla cancellazione, ad esempio perché si teme una recidiva74, il profilo viene conservato ancora per un certo periodo, ad esempio per cinque anni. L’autorità comunica a fedpol questo nuovo termine di conservazione. Trascorsi i cinque anni, fedpol chiede all’autorità competente se il profilo può essere cancellato.

Il fatto che i termini di cancellazione summenzionati debbano essere adeguati in funzione dei successivi sviluppi, e che in un certo senso siano dunque concepiti in modo «dinamico», comporta un onere notevole sul piano dell’attuazione pratica. Al processo di trattamento partecipano infatti numerose autorità di polizia, il pubblico ministero, i tribunali di ogni grado e persino le autorità incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure. Tali autorità devono essere integrate in un sistema di comunicazione ineccepibile, in cui inserire gli adeguamenti dei termini di cancellazione in modo che possano essere trattati dalla competente autorità centrale. Ogni Cantone deve disporre di un servizio di coordinamento centrale incaricato di comunicare a fedpol i vari ordini di cancellazione di profili. A tale autorità viene chiesto di esercitare un controllo perma-

69 RS 321.0

70 In virtù dell’art. 16 cpv. 3 della legge sui profili del DNA (termine di cancellazione trentennale); art. 14 dell’ordinanza sui profili del DNA.

71 Art. 16 cpv. 1 lett. e della legge sui profili del DNA.

72 Art. 16 cpv. 4 della legge sui profili del DNA.

73 Art. 15 dell’ordinanza sui profili del DNA.

74 Art. 17 cpv. 1 della legge sui profili del DNA.