Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Mantenimento di un particolare riguardo per le sanzioni secondo il diritto penale minorile

Il diritto penale minorile si fonda sull’idea che nei giovani lo sviluppo individuale non è ancora completato e proprio per questo non è giusto biasimarli fin nel pieno dell’età adulta per gli atti commessi77. Nel caso di autori minorenni, si considera particolarmente importante il loro sviluppo e l’integrazione nella società78. Anche il nuovo disciplinamento proposto per i termini di conservazione continua dunque a distinguere tra autori adulti e adolescenti.

Novità: principio della determinazione unica e definitiva del termine di cancellazione, nessun

adeguamento successivo

La prima delle principali novità del disciplinamento proposto prevede che il termine di conservazione sarà di norma fissato una volta sola e in modo definitivo a partire da un momento preciso, ovvero dal giudice al momento della proclamazione della sentenza. La durata di conservazione non dipenderà (più) dai tempi di esecuzione della sanzione, o per meglio dire non dovrà essere adeguata successivamente in funzione del decorso dell’esecuzione che non può essere previsto con esattezza.

Novità: disciplinamento semplificato dei vari termini di conservazione

La portata delle varie fattispecie di cancellazione elencate all’articolo 16 della legge sui profili del DNA rimane sostanzialmente invariata. Per contro, ed è questa la seconda novità essenziale del nuovo disciplinamento, i singoli termini di conservazione possono essere formulati in modo più semplice. Invece di regolamentare singoli eventi rilevanti per la cancellazione («fine del periodo di prova», «pagamento di una pena pecuniaria» ecc.), sono definite alcune categorie di sanzioni, tuttora molto differenziate, a ciascuna delle quali corrisponde un periodo di conservazione predefinito.

Novità: conservazione per un periodo limitato del profilo di persone decedute

Secondo il vigente articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge sui profili del DNA, il profilo di una persona deve essere cancellato «dopo» la sua morte. La disposizione non prevede dunque un termine di cancellazione preciso, ma esige comunque una cancellazione tempestiva. Tuttavia, anche dopo la morte di una determinata persona, per un certo periodo di tempo, che deve essere proporzionato, continua a sussistere, a livello di perseguimento penale, un interesse oggettivo a conoscere il profilo del DNA della persona deceduta. Esistono casi irrisolti sui quali si deve ancora far luce anche dopo la morte della persona in questione, per consentire in particolare di scagionare persone accusate ingiustamente. La questione dell’adeguamento del termine di cancellazione previsto all’articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge sui profili del DNA è stata discussa dalle Camere federali nell’ambito dell’esame (preliminare) della già menzionata iniziativa parlamentare 13.408 Geissbühler79. Dato che la protezione dell’individuo «termina con la morte»80, il Consiglio federale considera accettabile che il profilo di una persona deceduta o che muore durante il procedimento penale o l’esecuzione di una pena o di una misura rimanga nel sistema d’informazione anche successivamente per un periodo limitato di dieci anni.

77 Cfr. la spiegazione contenuta nel messaggio del 20 giugno 2014 concernente la legge sul casellario giudiziale (LCaGi), secondo cui occorre tener conto della protezione della personalità, «cui il diritto penale minorile accorda maggiore importanza che il diritto penale degli adulti perché si tratta di punire episodi di delinquenza episodica.» (FF 2014 4929, in particolare pag. 4969).

78 Corte EDU, sentenza S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, § 124.

79 Nel suo rapporto del 23 gennaio 2014 sull’iniziativa parlamentare 13.408 Geissbühler, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, la cui maggioranza dei membri ha respinto l’iniziativa, afferma quanto segue: «La possibilità di conservare per alcuni anni i profili del DNA delle persone decedute è, in linea di massima, ritenuta ragionevole». Rapporto disponibile all’indirizzo https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2013/Rapporto_della_commissioni_CAG- N_13.408_2014-01-23.pdf (ultima consultazione: 10 aprile 2018).

80 René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2a ed., Basilea 2009, nota 1110.