Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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state arrestate per un qualifying offence senza tuttavia in seguito essere accusate di un tale reato, possono essere conservati per tre anni su ordine specifico del Biometrics Commissioner95.
In Austria, il § 75 paragrafo 4 del codice di procedura penale (di seguito «StPO-A»)96 del 1975 consente di utilizzare i dati segnaletici, compresi quelli risultanti da esami genetico-molecolari, soltanto finché le modalità di esecuzione del reato, la personalità dell’interessato o altre circostanze possono far temere che quest’ultimo commetta un reato suscettibile di avere conseguenze non solo lievi. Sono fatte salve le disposizioni della legge di pubblica sicurezza (Sicherheitspolizeigesetz, SPG)97, sicché in sostanza il disciplinamento sulla cancellazione previsto dal CPP-A non riveste una particolare importanza pratica98. In caso di assoluzione passata in giudicato o di abbandono definitivo del procedimento, i dati devono essere cancellati immediatamente (loc. cit.). L’analisi del DNA ai sensi del § 67 SPG presuppone che la persona interessata sia sospettata di aver commesso un reato contro l’integrità e l’autodeterminazione sessuali o un reato intenzionale passibile di almeno un anno di detenzione, e che alla luce del tipo di reato, delle modalità di commissione o della personalità dell’interessato vi sia da temere che commetta aggressioni pericolose lasciando tracce che permetterebbero di identificarlo sulla base delle informazioni genetiche rilevate (§ 67 par. 1 SPG). Secondo il § 73 SPG, i dati segnaletici di qualsiasi categoria, compresi i profili del DNA, devono essere cancellati: in caso di decadenza delle accuse, tranne nel caso in cui potrebbe rendersi necessario un ulteriore trattamento perché le circostanze concrete lasciano temere che l’interessato commetta aggressioni pericolose; al compimento degli 80 anni d’età (se sono trascorsi 5 anni dall’ultima identificazione); nel caso delle persone penalmente incapaci, dopo tre anni da un’identificazione se da allora non sono seguite ulteriori identificazioni; cinque anni dopo la morte dell’interessato.
2.1.3 Ricerca allargata di legami di parentela
Situazione iniziale
Nell’ottobre 2015, il Tribunale penale federale ha deciso che il pubblico ministero, sulla base della vigente legge sui profili del DNA, può ordinare (anche) l’esecuzione di una ricerca allargata di legami di parentela (cfr. sopra, n. 1.1.3, Ricerca allargata di legami di parentela). Questo strumento viene ora espressamente sancito a li vello di legge.
Dopo la sentenza del Tribunale penale federale, in Svizzera è stata effettuata una quindicina di ricerche allargate di legami di parentela. Per quanto è dato constatare, tali ricerche non hanno ancora avuto riscontri diretti a livello di indagini. I successi ottenuti in altri Paesi dimostrano però la sostanziale utilità di questo strumento che deve pertanto rimanere a disposizione delle autorità di perseguimento penale. In determinati casi, infatti, se tutti gli altri metodi d’indagine sono esauriti senza dare alcun risultato, tale confronto specifico dei profili del DNA può rappresentare l’ultima possibilità per far luce su un reato.
Procedura per l’esecuzione di una ricerca allargata
Nella ricerca allargata, l’informazione di base viene ottenuta mediante confronto 1:n nel sistema d’informazione sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA; in base a tale informazione le autorità inquirenti fondano i passi successivi allo scopo di identificare il donatore della traccia.
Il primo passo nell’utilizzo di un profilo del DNA di una traccia per far luce su un reato consiste sempre nel confrontare tale profilo nel sistema d’informazione sui profili del DNA. Per tale ricerca, il sistema d’informazione segnala un hit soltanto in caso di corrispondenza esatta del profilo da confrontare con i
95 Per una panoramica dei diversi termini di cancellazione, cfr. il rapporto annuale 2015/2016 del «National DNA Database Strategy Board» (pagg. 29 seg.), disponibile all’indirizzo www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/594185/58714_Un-Num_Nat_DNA_DB_Accessible.pdf (26 settembre 2017).
96 Testo di legge disponibile all’indirizzo www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002326 (26.09.2017). L’esame genetico-molecolare come provvedimento coercitivo nell’ambito di un procedimento penale è disciplinato al § 124 StPO-A.
97 Testo di legge disponibile all’indirizzo www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/ → criterio di ricerca: «Sicherheitspolizeigesetz» (26 settembre 2017).
98 ISDC, rapporto sull’Austria, pag. 8.