Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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profili di persone o tracce già registrati nel sistema. La ricerca è dunque effettuata con il parametro high stringency. Se da questa ricerca regolare non risulta alcun hit, su disposizione speciale del pubblico ministero, tappa (1), si procede a un’ulteriore ricerca nel sistema d’informazione con parametri di ricerca modificati (low stringency): non si cercano più soltanto i profili con un’esatta corrispondenza bensì tutti i profili che presentano analogie con il profilo di traccia e che lasciano presumere un legame di parentela con il donatore della traccia. Il risultato di questa ricerca allargata nel sistema d’informazione consiste in un elenco dei PCN dei profili che presentano la caratteristica specifica di avere un possibile legame di parentela con il donatore oggetto della ricerca (in termini tecnici denominato «candidato»).
L’elenco dei «candidati» viene trasmesso al laboratorio di analisi del DNA. Il laboratorio effettua quindi ulteriori analisi, tappa (2), per eliminare dalla cerchia (ancora anonima) dei «candidati» possibilmente tutti i profili che presentano analogie puramente casuali con il profilo di traccia. A questo scopo sono particolarmente utili il profilo del cromosoma Y e il DNA mitocondriale (cfr. sopra, n. 1.1.4). Tale elenco ristretto dei «candidati» viene trasmesso tramite fedpol all’autorità che dirige il procedimento. La ricerca allargata di legami di parentela vera e propria, che si svolge unicamente all’interno del sistema d’informazione, è quindi conclusa.
A questo punto inizia la seconda fase, che rientra nell’ambito di attività del pubblico ministero o della polizia e si basa sugli strumenti e le facoltà d’indagine previsti dal vigente CPP99. Innanzitutto, tappa (3), sono richiamati, sulla base dei PCN, nel sistema d’informazione IPAS i dati personali corrispondenti ai profili del DNA di ciascun «candidato». Si conoscono così per la prima volta i nomi delle persone che entrano in considerazione come «candidati».
In seguito, tappa (4), le autorità inquirenti ricostruiscono i rapporti di parentela di ciascun «candidato», ovvero chi sono i genitori, i figli e i fratelli. A tal fine ricorrono ai registri pubblici disponibili (registro degli abitanti ecc.) e ad altre fonti pubbliche. Se per allestire l’albero genealogico le autorità devono poter interrogare le persone, nell’ambito della procedura penale tali persone hanno generalmente lo status di persona informata sui fatti (art. 178 segg. CPP), se sono interrogate dalla polizia (art. 142 CPP), oppure, se l’interrogatorio è condotto dal pubblico ministero (art. 168 CPP), di testimone con facoltà di non deporre. Le persone che si ritrovano al centro delle attenzioni delle autorità inquirenti semplicemente perché figurano nell’albero genealogico, a questo stadio non sono ancora nemmeno oggetto di un sospetto iniziale. Per ogni individuo appartenente all’albero genealogico occorre in seguito, tappa (5), determinare se in base all’età, al luogo di residenza e ad altre caratteristiche potrebbe entrare in considerazione come donatore della traccia (ovviamente ad eccezione della persona che, in qualità di «candidato», ha giustificato l’allestimento dell’albero: è infatti chiaro che non può trattarsi del donatore della traccia, altrimenti nella prima ricerca high stringency sarebbe risultato perfettamente corrispondente con il profilo di traccia). In altre parole, si tratta di individualizzare e identificare l’autore100. Alcune persone potranno essere escluse come autore ad esempio a causa della loro età (esclusione di neonati, persone in età molto avanzata ecc.), altre perché a causa del loro luogo di residenza entrano difficilmente in considerazione come autore (distanza tra il luogo di residenza o di lavoro e il luogo del reato, e quindi ad es. esclusione di un parente di cui sia comprovato che al momento dei fatti si trovava oltreoceano) ecc. Vengono considerati tutti gli altri indizi eventualmente disponibili sull’autore, ad esempio riguardo al modus operandi101.
Queste indagini possono fornire un sospetto iniziale nei confronti di singoli individui. Se in seguito a ulteriori accertamenti tale sospetto dovesse consolidarsi in sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP), il pubblico ministero ordinerà, tappa (6), l’allestimento di un profilo del DNA della persona in questione in virtù dell’articolo 255 capoverso 1 lettera a CPP. Tale profilo sarà in seguito confrontato con il profilo di traccia. In caso di corrispondenza, tale persona sarà quindi identificata come donatore della
99 Cfr. Tribunale penale federale, sentenza BB.2015.17 del 6 ottobre 2015, consid. 2.4.
100 Formulazione utilizzata dal Tribunale federale in DTF 137 IV 340, consid. 6.3, in relazione a un metodo analogo da questo punto di vista applicato dalle autorità inquirenti nel rilevamento dei metadati di telefonia mobile mediante ricerca per campo di antenne nel quadro di un’indagine penale a reticolo nei confronti di ignoti.
101 Vuille et al., pag. 150.