Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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«candidato» e il donatore della traccia. Queste analisi supplementari permettono di escludere tutti i «candidati» il cui profilo è estraneo a queste linee di parentela con il donatore. In tal modo è di norma possibile ridurre il numero di «candidati» a pochi profili, o addirittura a zero: di conseguenza, alle autorità di perseguimento penale vanno comunicate soltanto poche persone o addirittura nessuna da sottoporre alla seconda fase di ricerca103.
Punti essenziali del disciplinamento proposto
Utilizzo limitato dello strumento per far luce su crimini; competenza dispositiva del pubblico ministero
Dalla prassi adottata finora nelle ricerche allargate di legami di parentela nell’ambito della vigente legge sui profili del DNA, risulta che i pubblici ministeri fanno ricorso a tale strumento soltanto per fare luce su reati gravi. Con la presente modifica, nella legge verrà sancito esplicitamente che la ricerca allargata di legami di parentela sarà disponibile soltanto per far luce su crimini, ma non su delitti. In questo modo viene rispettato il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.; art. 197 cpv. 1 lett. d CPP) secondo cui l’entità dell’ingerenza nei diritti fondamentali comportata da un provvedimento coercitivo corrisponde alla gravità del reato per il cui chiarimento può essere impiegato.
Nella sua sentenza di riferimento del 2015, il Tribunale penale federale ha deciso che la ricerca allargata di legami di parentela, per quanto concerne il suo effetto, non si distingue da altri provvedimenti coercitivi di procedura penale quali l’ispezione oculare (art. 193 CPP), il fermo di polizia (art. 215 CPP) o la perquisizione di persone, spazi, oggetti o carte e registrazioni (art. 241 CPP)104. La competenza per disporre provvedimenti coercitivi spetta, secondo la concezione del CPP, in genere al pubblico ministero. Di conseguenza, è a questa autorità che viene assegnata la competenza per disporre la ricerca allargata di legami di parentela, così come avviene già nella prassi vigente sulla base della sentenza summenzionata del Tribunale penale federale.
Obbligo di effettuare analisi supplementari restrittive
Il numero di «candidati» risultanti da una ricerca allargata può essere nettamente ridotto se è disponibile anche il loro profilo del cromosoma Y o, elemento meno rilevante nella prassi, l’aplotipo evinto mediante analisi del DNA mitocondriale. Il principio di proporzionalità esige che queste analisi supplementari vengano effettuate regolarmente. Nella legge sui profili del DNA questo sarà sancito in modo esplicito.
Proroga della conservazione dei campioni di persone
La prassi seguita finora all’estero e in Svizzera mostra che spesso si fa ricorso alla ricerca allargata soltanto molto tempo dopo l’apertura originaria del procedimento penale, quale ultima ratio, quando gli altri strumenti investigativi sono esauriti senza aver fornito alcun risultato. Affinché le autorità inquirenti possano dar seguito all’obbligo summenzionato di eseguire analisi supplementari, occorre che il materiale biologico necessario sia ancora disponibile quando viene ordinata la ricerca allargata. Il periodo di conservazione presso il laboratorio dei campioni prelevati su persone deve quindi essere prorogato in modo proporzionato oltre i tre mesi previsti dal vigente articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.
103 Secondo Michael Chamberlain, la prassi dello stato federato della California dimostra che, in nove casi su dieci, dopo il confronto con il profilo del cromosoma Y non rimane più alcun «candidato» (Familial DNA Searching: A Proponent’s View, in: Criminal Justice, vol. 27, n. 1, primavera 2012, disponibile all’indirizzo www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_magazine/sp12_dna_search_proponents.authcheckdam.pdf).
104 Tribunale penale federale, sentenza BB.2015.17 del 6 ottobre 2015, consid. 2.4.