Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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Art. 2 Profilo del DNA, fenotipizzazione e uso previsto
Cpv. 1
Con la revisione totale del 15 giugno 2018 della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU), la definizione giuridica di profilo del DNA è stata modificata nella LEGU e contemporaneamente nell’articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA eliminando la distinzione tra sequenze codificanti e non codificanti del DNA. In tal modo, il legislatore ha tenuto conto delle più recenti conoscenze scientifiche secondo cui anche le sequenze del DNA, finora ritenute non codificanti (talvolta definite come «DNA spazzatura»), svolgono invece molteplici funzioni e possono contribuire alla sintesi delle proteine. La precedente ipotesi secondo cui vi sarebbe una distinzione netta tra sequenze del DNA «non codificanti» e sequenze «codificanti» è quindi stata abbandonata nella genetica molecolare e, di conseguenza, anche nel diritto vigente.110 La revisione totale della LEGU e quindi anche il nuovo tenore dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA non sono attualmente ancora in vigore.
Con il presente disciplinamento della fenotipizzazione, il primo a livello di legge, risulta una nuova situazione di partenza per la definizione del profilo del DNA. Infatti, tale definizione va formulata in maniera più restrittiva rispetto alla versione contemplata dalla LEGU del 15 giugno 2018 in modo da distinguere con maggiore chiarezza il profilo del DNA dalla fenotipizzazione. Dalla definizione legale prevista dalla LEGU, si torna pertanto in parte alla definizione vigente che caratterizza il profilo del DNA come «un codice alfanumerico specifico di un individuo». Il nuovo tenore precisa inoltre che lo scopo specifico dell’allestimento del profilo del DNA è «di identificare una persona». Questi due elementi della nuova definizione legale, ovvero la forma esteriore del risultato dell’analisi (codice alfanumerico) e lo scopo (identificazione), evidenziano la peculiarità del profilo del DNA rispetto alla fenotipizzazione. Viene invece mantenuta la novità fondamentale della definizione del profilo del DNA prevista dalla LEGU del 15 giugno 2018, ovvero la rinuncia a distinguere tra «codificante» e «non codificante» (primo periodo).
La prescrizione del vigente articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA resta invariata, così come la medesima norma della LEGU del 15 giugno 2018, secondo cui l’allestimento del profilo del DNA non può essere utilizzato per «accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso» (secondo periodo).
Cpv. 2
L’articolo 36 Cost. sancisce che una restrizione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Se gravi, tali restrizioni devono essere previste dalla legge medesima. Per la fenotipizzazione occorre pertanto una base sufficientemente chiara nella legge formale.
In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 3 della legge del 28 settembre 2018111 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), i dati genetici sono dati personali degni di particolare protezione, il cui trattamento deve soddisfare requisiti particolari. Inoltre, l’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992112 sulla protezione dei dati (LPD) definisce come degni di particolare protezione i dati personali concernenti la salute, la sfera intima, l’appartenenza a una razza e i procedimenti penali. Rientrano pertanto in tale categoria i dati genetici trattati nell’ambito di una fenotipizzazione. Entrambi le leggi non si applicano a procedimenti penali pendenti dinanzi a tribunali federali. Nella procedura penale in Svizzera s’intende tuttavia applicare le medesime norme in materia di protezione dei dati sanciti dalla LPD e dalla LPDS.
110 Cfr. LEGU, Allegato, n. II.1, modifica della legge sui profili del DNA, FF 2018 2965, in particolare pag. 2988 (progetto sottoposto a referendum). Per il pertinente adeguamento in parallelo della definizione legale nella LEGU cfr. art. 3 lett. j della medesima legge (FF 2018 2967). I motivi per cui nella definizione legale di profilo del DNA si è rinunciato alla distinzione tra codificante e non codificante sono illustrati nel messaggio LEGU, FF 2017 4807, in particolare pagg. 4822 seg. e 4859 seg.
111 RS 235.3
112 RS 235.1