Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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impedire l’eventuale uso abusivo del materiale biologico e quindi ricerche illecite delle caratteristiche personali delle persone interessate116.
L’esperienza dimostra che un periodo di conservazione di soli tre mesi in molti casi impedisce di esaminare nuovamente, in un secondo momento, le tracce biologiche già utilizzate per allestire il profilo del DNA in modo da allestire anche il profilo del cromosoma Y o da analizzare il DNA mitocondriale (c.d. nuova tipizzazione). Tale nuova tipizzazione risulta spesso necessaria soprattutto per far luce su reati violenti e/o sessuali. Deve inoltre sussistere la possibilità di procedere a queste due analisi supplementari nell’ambito dell’esecuzione di un’indagine a tappeto (art. 256 cpv. 2 AP-CPP) e di una ricerca allargata di legami di parentela (art. 258a AP-CPP e 73w AP-PPM; cfr. sopra, n. 1.1.4. Analisi supplementari: determinazione del profilo del cromosoma Y e del DNA mitocondriale, nonché n. 2.1.3, Fondamenti genetico-molecolari). Sul piano tecnico, le nuove tipizzazioni diventano necessarie quando il catalogo dei loci che i laboratori sono tenuti ad analizzare per allestire un profilo del DNA viene esteso ad ulteriori nuovi loci. Per esperienza, simili integrazioni dell’elenco dei loci da analizzare avvengono all’incirca con cadenza decennale e sono riconducibili all’introduzione di nuove norme internazionali. Inizialmente, in Svizzera veniva analizzato un set di 10 loci117. Attualmente, l’allegato dell’ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA sancisce un set di 16 loci. Il sistema d’informazione svizzero sui profili del DNA contiene pertanto profili allestiti sia sulla base di 10 loci sia sulla base di 16 loci. Se il materiale biologico all’origine dei «vecchi» profili è stato nel frattempo distrutto, non è possibile aggiornare tali profili e portarli al livello normativo attuale effettuando una nuova tipizzazione del materiale in questione. Questa disomogeneità dei dati può ripercuotersi negativamente sulle ricerche eseguite nel sistema d’informazione per diverse ragioni.
La durata di conservazione dei campioni prelevati su persone, custoditi presso i laboratori di analisi del DNA, è ora prorogata, perché nella prassi la necessità di eseguire una nuova tipizzazione in genere si manifesta soltanto in un secondo momento, ovvero quando il periodo di conservazione di tre mesi di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, applicabile ai campioni prelevati sulle persone, è ormai già scaduto da tempo. Una proroga della durata di conservazione a 15 anni permette di risolvere tale problema. Nel diritto vigente, il medesimo periodo di conservazione si applica già ai campioni di tracce (art. 6 cpv. 2 secondo periodo dell’ordinanza sui profili del DNA).
Cpv. 2
Nel fissare ad appena tre mesi il termine di conservazione dei campioni prelevati sulle persone, il legislatore nel 2003 intendeva limitare il più possibile il potenziale di abuso riconducibile alla conservazione (cfr. sopra, commento al cpv. 1). Al fine di tenere conto di tale richiesta fondamentale, la presente disposizione elenca in modo esaustivo gli scopi per i quali i campioni possono essere utilizzati durante il periodo di conservazione.
Art. 9a Distruzione delle prove
Cpv. 1
La disposizione stabilisce che il periodo di conservazione di 15 anni di cui all’articolo 9 capoverso 1 inizia a decorrere, come nel diritto vigente, dal momento in cui il laboratorio riceve il campione.
Cpv. 2
Il contenuto della norma corrisponde a quello del vigente articolo 9 capoverso 2.
Cpv. 3
Il tenore della norma è identico a quello del vigente articolo 9 capoverso 1.
116 Tale correlazione risulta da: BU 2002 N 1225 (Voto Aeppli Wartmann) e BU 2002 N 1229 (Voto Cina).
117 Cfr. art. 1 cpv. 5 dell’ordinanza del DFGP del 29 giugno 2005 abrogata il 31 dicembre 2014 (RU 2005 3341).