Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Art. 256

Cpv. 1

Il primo periodo corrisponde al vigente capoverso 1 della disposizione secondo cui la cerchia di persone da sottoporre a un’indagine a tappeto è stabilita in base a «determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato». In questo modo s’intende escludere la possibilità di considerare elementi poco incisivi: «il colore della pelle, ad esempio, non è una caratteristica sufficientemente precisa»121. Anche secondo il diritto vigente deve già essere lecito inserire persone nell’indagine a tappeto che, in base a un identikit, sembrano somigliare all’autore122. L’utilità fondamentale della fenotipizzazione è che permette di restringere ulteriormente la cerchia delle persone da sottoporre ad analisi basandosi sulle informazioni relative all’aspetto esteriore del donatore della traccia (cfr. sopra, n. 2.1.1, Fenotipizzazione come strumento del perseguimento penale). Questa possibilità offerta dalla fenotipizzazione è espressamente disciplinata nel nuovo secondo periodo. In tal modo, l’esecuzione di un’indagine a tappeto risulta meno lesiva dei diritti fondamentali. La limitazione della cerchia di persone da analizzare porta inoltre a un aumento dell’efficienza della procedura investigativa (minore impiego delle risorse di polizia).

Cpv. 2

Nell’ambito di un’indagine a tappeto è possibile che nessuno dei profili del DNA allestiti delle persone convocate corrisponda esattamente al profilo del presunto autore di reato, ma che via sia comunque un profilo che presenti un’analogia123. Si tratta della stessa somiglianza che risulta tra i «candidati» rilevati nell’ambito di una ricerca allargata di legami di parentela nel sistema d’informazione e il profilo del donatore della traccia. Non si può quindi escludere un rapporto di parentela tra il partecipante all’indagine a tappeto e il donatore della traccia. Tali analogie tra profili del DNA possono ora essere verificate tramite la medesima procedura applicata nella ricerca allargata di legami di parentela (cfr. sopra, n. 2.1.3, Procedura per l’esecuzione di una ricerca allargata, tappe 4–6). In virtù dell’articolo 4 AP-legge sui profili del DNA, la cerchia delle persone che mostrano tali somiglianze va ridotta tramite un’analisi supplementare del profilo del cromosoma Y o del DNA mitocondriale.

Art. 258a Ricerca allargata di legami di parentela

Per i motivi già esposti (cfr. sopra, n. 2.1.1, Limiti giuridici secondo il disciplinamento proposto), è possibile far ricorso alla ricerca allargata di legami di parentela unicamente per far luce su un crimine. Secondo l’articolo 198 capoverso 1 lettera a CPP compete al pubblico ministero ordinare provvedimenti coercitivi. Questa norma generale si applica anche alla ricerca allargata di legami di parentela. Il fatto che il pubblico ministero sia l’autorità ordinante adeguata sotto il profilo dello Stato di diritto trova conferma nella sentenza del Tribunale penale federale del 6 ottobre 2015124. La cerchia dei «candidati» rilevati nel sistema d’informazione (cfr. sopra, n. 2.1.3, Procedura per l’esecuzione di una ricerca allargata di legami di parentela) deve essere ulteriormente circoscritta in virtù dell’articolo 4 AP-legge sui profili del DNA tramite un’analisi supplementare del DNA del cromosoma Y o del DNA mitocondriale.

Per il resto, le autorità inquirenti devono poter decidere in funzione della situazione, se nel caso specifico va prima effettuata un’indagine a tappeto oppure una ricerca allargata di legami di parentela. Se la cerchia di persone da convocare per un’indagine a tappeto può essere ridotta a pochi individui (p. es. gli abitanti di un determinato condominio), andrebbe applicata prima tale misura. Se la cerchia di persone è invece composta da centinaia di individui, la ricerca allargata di legami di parentela sarebbe lo strumento più

121 Messaggio CPP, FF 2006 989, in particolare pag. 1145.

122 Schmid/Jositsch-Praxiskommentar, art. 256 nota 1.

123 Su tali elementi si basa la sentenza del Tribunale penale federale tedesco del 20 dicembre 2012 (BGH 3 StR 117/12; utilizzo dell’informazione di un probabile rapporto di parentela dell’autore con un partecipante all’indagine a tappeto; una c.d. quasi corrispondenza, «Beinahetreffer»).

124 BB.2015.17, consid. 2.4 seg.