Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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PPM nonché l’esecuzione di una ricerca allargata di legami di parentela ai sensi degli articoli 258a AP-CPP e 73w AP-PPM, le autorità inquirenti sono ora tenute a restringere la cerchia delle persone da sottoporre ad analisi. Lo esige il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost., art. 197 cpv. 1 lett. c CPP). A seconda del caso, la cerchia può essere circoscritta mediante analisi supplementare del DNA del cromosoma Y o del DNA mitocondriale. Considerato che gli autori dei crimini contemplati dalla presente categoria di reato sono prevalentemente di sesso maschile, nella prassi l’analisi supplementare maggiormente effettuata sarà quella del DNA del cromosoma Y dei «candidati».

Art. 5 (Abrogato)

A tale riguardo, si veda sopra il commento a Titolo prima dell’art. 3 (Abrogato).

Titolo prima dell’art. 6 (Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale)

A tale riguardo, si veda sopra il commento a Titolo prima dell’art. 3 (Abrogato).

Art. 6, rubrica (abrogata) e cpv. 1

In quanto unica norma di questa sezione, la rubrica diventa ora un titolo di sezione (cfr. il commento precedente).

Cpv. 1

Le competenze per disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA nell’ambito di un procedimento penale è ora disciplinato esclusivamente dal CPP (art. 255 segg.). La legge sui profili del DNA resta invece la normativa che definisce tali competenze ai fini dell’identificazione al di fuori del procedimento penale, ovvero quando non sussiste alcun sospetto di reato (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c della legge sui profili del DNA). Rispetto al suo tenore attuale, l’articolo 6 capoverso 1 è oggetto di un’unica modifica che menziona la competenza dispositiva («autorità competente del Cantone o della Confederazione»).

Art. 7 (Abrogato)

L’articolo 7 vigente può essere abrogato nell’ambito della nuova delimitazione dei contenuti rispetto al CPP (cfr. sopra, n. 1.1.3). Il contenuto del capoverso 1 è infatti retto interamente dall’articolo 255 CPP. Il capoverso 2 è invece diventato obsoleto con l’entrata in vigore del CPP e dei pertinenti articoli 199 (intimazione) e 393 capoverso 1 lettera a (reclamo contro decisioni pronunciate dalla polizia e dal pubblico ministero) applicabili a tutti i provvedimenti coercitivi. Il contenuto dei capoversi 3 e 4 è retto dagli articoli 255 e 256 CPP. Infine, il contenuto del vigente capoverso 5 è ora integrato nell’articolo 6 capoverso 1.

Premessa agli articoli 9 e 9a

Il contenuto del vigente articolo 9 (distruzione dei campioni) è adeguato a livello materiale (proroga della conservazione dei campioni) ed è ora strutturato, ai fini di una maggiore chiarezza, seguendo la logica sul piano materiale: conservazione – utilizzo durante la conservazione (nuovo art. 9) – distruzione dei campioni (nuovo art. 9a).

Art. 9 Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione

Cpv. 1

Secondo il vigente articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA il campione prelevato su una persona deve essere distrutto tre mesi dopo la ricezione da parte del laboratorio. Con questa norma severa sulla durata di conservazione, il legislatore nel 2003 perseguiva lo stesso scopo del divieto di analizzare le sequenze codificanti del DNA di cui al vigente articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA: