Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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Art. 17 Cancellazione del profilo del cromosoma Y

Il vigente articolo 17 obbliga l’autorità ordinante a chiedere, in determinati casi, il consenso dell’autorità giudiziaria competente per una cancellazione prevista (art. 17 della legge sui profili del DNA in combinato disposto con art. 15 dell’ordinanza sui profili del DNA). Questa disposizione viene abrogato semplificando quindi ulteriormente la procedura di cancellazione.

L’articolo 17 ora disciplina i termini di conservazione dei profili del cromosoma Y nel sistema d’informazione.

Art. 18, frase introduttiva

Con l’abrogazione del vigente articolo 4 della legge sui profili del DNA (cfr. sopra, Titolo prima dell’art. 3) occorre ora rimandare alle pertinenti norme del CPP e della PPM.

Art. 22 lett. g

La fenotipizzazione è un concetto completamente nuovo nel diritto svizzero e occorreranno norme di esecuzione aggiuntive ai sensi dell’articolo 182 Cost., ad esempio in materia di requisiti tecnici relativi alla procedura di analisi, criteri di qualità, contenuto delle perizie dei laboratori destinate al pubblico ministero, meccanismi di controllo e sicurezza delle informazioni. La legislazione a livello di ordinanza di esecuzione consentirà di adeguare «le norme […] al celere sviluppo scientifico e tecnico nel settore della genetica forense», una necessità tuttora valida che il Consiglio federale aveva già evidenziato nel messaggio DNA119.

Art. 23 (Abrogato)

I capoversi 2 e 3 non hanno più alcuna rilevanza normativa, poiché i termini transitori ivi sanciti sono scaduti rispettivamente da 14 e 15 anni. Anche il capoverso 1 può essere abrogato. Era stato creato affinché la cancellazione d’ufficio introdotta con la nuova legge fosse applicabile anche ai profili del DNA registrati durante il progetto pilota, ovvero sulla base dell’ordinanza SIDNA (periodo di registrazione 2000–2004120). I profili del DNA che risalgono a tale periodo sono nel frattempo stati aggiornati per quanto riguarda la loro data di cancellazione. L’intero articolo 23 può quindi essere abrogato.

3.2 CPP (Allegato: Modifica di altri atti normativi, n. 1)

Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA)

Per tenere conto della differenza sostanziale tra profilo del DNA e fenotipizzazione, nella legge vengono create due sezioni a parte, una per ciascuno degli ambiti.

Art. 255 cpv. 3

La presente disposizione riprende il contenuto del vigente articolo 3 capoverso 3 della legge sui profili del DNA. È, tuttavia, direttamente collegata alla norma che consente di ordinare l’allestimento di un profilo del DNA ed è di natura processuale penale. La disposizione viene pertanto spostata dalla legge sui profili del DNA al CPP mantenendo il medesimo tenore e diventando il nuovo capoverso 3 dell’articolo 255 AP-CPP (cfr. sopra il commento all’art. 3 AP-legge sui profili del DNA [Abrogato]).

119 FF 2001 11, in particolare pag. 29.

120 Cfr. sopra, nota 31.