Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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Cpv. 2
Questo capoverso contiene le novità essenziali del presente progetto in materia di cancellazione dei profili del DNA (cfr. sopra, n. 2.1.2, Contenuti essenziali del nuovo disciplinamento).
Va precisato che la nozione di «sentenza» comprende anche il decreto d’accusa visto che, in assenza di opposizione, diventa sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Il termine di conservazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 inizia inoltre a decorrere a partire dal momento in cui la sentenza è pronunciata e non, in caso di impugnazione della sentenza presso una giurisdizione di ricorso, al momento in cui la sentenza cresce in giudicato. È quindi possibile che un termine di cancellazione debba essere adeguato in un secondo momento, se una sentenza è modificata in seguito alla decisione di una giurisdizione di ricorso rendendo quindi necessario fissare un nuovo termine di cancellazione.
La definizione del processo interno per l’adeguamento del termine di cancellazione in IPAS rientra nella responsabilità del pertinente Cantone o dell’autorità competente della Confederazione (Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio dell’uditore in capo, Amministrazione federale delle dogane).
Il nuovo disciplinamento proposto comporta in alcuni casi una proroga, in altri invece una riduzione della durata di conservazione dei profili nel sistema d’informazione. In caso di pena pecuniaria (con o senza condizionale), il diritto vigente sancisce la cancellazione del profilo cinque anni dopo il pagamento (art. 16 cpv. 1 lett. f della legge sui profili del DNA). Se la persona interessata ritarda o rifiuta il pagamento, la durata di conservazione del profilo nel sistema d’informazione è prorogata di conseguenza. Nel nuovo disciplinamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b AP-legge sui profili del DNA, secondo il principio di non dipendenza dall’esecuzione il momento del pagamento è irrilevante: la pronuncia della sentenza funge da (unico) punto di partenza per ogni ulteriore conservazione del profilo del DNA nel sistema d’informazione per un periodo fisso di 10 o 20 anni. La durata generica, più lunga, è calcolata in modo tale che, anche qualora il pagamento della pena pecuniaria fosse effettuato in ritardo, il profilo resti comunque registrato nel sistema d’informazione per una durata proporzionata oltre il momento del pagamento della pena pecuniaria. In caso di condanna a una pena detentiva senza condizionale sino a tre anni (lett. b), per menzionare un esempio diverso, la situazione è la seguente: il profilo della persona interessata è cancellato 20 anni dopo la pronuncia della sentenza, a prescindere dal momento in cui è iniziata l’esecuzione della pena e a prescindere anche dal momento di un’eventuale liberazione condizionale dopo l’espiazione di due terzi della pena in virtù dell’articolo 86 CP. In caso di multa e privazione della libertà ai sensi del diritto penale minorile (lett. e ed f), risulta una riduzione della durata di conservazione rispetto al disciplinamento vigente: nonostante il termine di cancellazione sia rispettivamente di cinque e dieci anni nella legislazione vigente e nell’avamprogetto, in futuro tale termine inizierà a decorrere dalla pronuncia della sentenza e non dal momento del pagamento della multa o dell’esecuzione della privazione della libertà.
Cpv. 3
Il tenore del presente capoverso corrisponde al vigente articolo 16 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.
Cpv. 4
Il contenuto del presente capoverso corrisponde al vigente articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA.
Cpv. 5
Il tenore del presente capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 16 capoverso 4 della legge sui profili del DNA. Soltanto il termine di cancellazione «in caso di esecuzione di una pena detentiva» non è più disciplinato nel presente capoverso bensì nel capoverso 2 lettere b–d.