Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

A livello di legge formale va definito l’uso previsto della fenotipizzazione, ovvero la determinazione di caratteristiche esteriori visibili del donatore della traccia ai fini del perseguimento penale (primo periodo). Occorre inoltre elencare in modo esaustivo le singole caratteristiche personali che possono essere determinate mediante fenotipizzazione. Si tratta nello specifico del colore degli occhi, dei capelli e della pelle, della discendenza biogeografica e dell’età biologica (secondo periodo).

Queste norme definiscono il contenuto tecnico della fenotipizzazione nella legge sui profili del DNA, mentre il diritto di procedura penale (art. 258b AP-CPP e 73x AP-PPM) disciplina gli aspetti di mera procedura penale, in particolare: quale autorità può far ricorso alla fenotipizzazione per far luce su quale categoria di reato.

Titolo prima dell’art. 3 (Abrogato)

Il contenuto del vigente articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui profili del DNA è retto interamente dagli articoli 255 e 256 CPP, motivo per cui questa disposizione può essere abrogata. Il vigente articolo 3 capoverso 3 disciplina un aspetto di procedura penale ed è pertanto inserito nell’articolo 255 AP-CPP quale nuovo capoverso 3. Il contenuto dei vigenti articoli 4, 5 e 7 della legge sui profili del DNA al momento figura in parallelo anche negli articoli 255 e 257 CPP. Nell’ambito della nuova delimitazione dei contenuti rispetto al CPP (cfr. sopra, n. 1.1.3), questi tre articoli possono dunque essere abrogati nella legge sui profili del DNA. Ai numeri di articolo 3 e 4 sono ora assegnati nuovi contenuti (informazioni eccedenti e limitazione della cerchia di persone). Tali adeguamenti implicano l’abrogazione del titolo vigente (Sezione 2: «Prelievo di campioni e analisi del DNA»). L’articolo 6, quale unica disposizione rimasta di tale sezione, è ora inserito in un nuovo titolo a sé stante (Sezione 2: «Identificazione al di fuori del procedimento penale»).

Art. 3 Informazioni eccedenti

Per la nozione di «informazione eccedente» si rimanda alle spiegazioni nel messaggio LEGU relative all’analisi del DNA in ambito medico:

«le persone che partecipano allo svolgimento dell’esame devono cercare di evitare il più possibile di generare informazioni in eccesso. Ciò riguarda svariate fasi operative, segnatamente il sequenziamento, la valutazione tecnica e l’interpretazione dei dati. Il fatto di evitare che siano rilevati dati genetici non necessari scaturisce già dal principio di proporzionalità della legislazione in materia di protezione dei dati»113.

Per quanto concerne il suo tenore, il capoverso 1 rispecchia l’articolo 9 LEGU nella versione del 15 giugno 2018 (evitare la produzione di informazioni eccedenti)114.

Il capoverso 2 disciplina l’utilizzo delle informazioni eccedenti. Nell’ordinanza sui profili del DNA occorrerà stabilire le indicazioni che i laboratori di analisi saranno autorizzati a fornire nel loro rapporto di analisi a chi dirige il procedimento. Il rapporto non deve quindi contenere eventuali informazioni eccedenti, ovvero le indicazioni che esulano dagli elementi cercati.

Art. 4 Limitazione della cerchia di persone

In relazione al rilevamento dei metadati di telefonia mobile mediante ricerca per campo di antenne nel quadro di un’indagine a reticolo nei confronti di ignoti, il Tribunale penale chiede di ridurre il numero dei sospettati e di limitare le indagini in senso stretto a poche persone concrete o singoli sospettati115. Sulla falsa riga di quanto precede, nei casi di accertamento dei rapporti di parentela nell’ambito dell’esecuzione di un’indagine a tappeto ai sensi degli articoli 256 capoverso 2 AP-CPP e 73t capoverso 2 AP-

113 FF 2017 4807, in particolare pag. 4830; cfr. anche il commento all’art. 3 lett. n D-LEGU (informazione eccedente), FF 2017 4807, in particolare pag. 4861.

114 Per il tenore dell’art. 9 LEGU, cfr. FF 2018 2965, in particolare pag. 2969 (progetto sottoposto a referendum).

115 DTF 137 IV 340, consid. 6.1.