Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine
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Art. 10 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)
La versione tedesca del vigente articolo 10 capoverso 1 subisce una modifica che prevede, a beneficio dell’uniformità terminologica, di sostituire «Vergleich» (di profili del DNA) con «Abgleich». Sin dalla creazione della legge sui profili del DNA, nel diritto federale in materia di analisi forense del DNA si è consolidata la terminologia seguente: per «Abgleich» s’intende il confronto di un profilo del DNA in un sistema d’informazione con un numero illimitato di altri profili del DNA (confronto 1:n). Per «Vergleich», invece, s’intende il confronto in laboratorio di due profili del DNA (confronto 1:1). Tale distinzione viene già praticata dall’ordinanza sui profili del DNA, dall’ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA e, nell’ambito delle impronte digitali, anche dall’ordinanza del 6 dicembre 2013118 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco, mentre i testi in francese e in italiano utilizzano in modo uniforme rispettivamente i termini «comparaison» e «confronto».
Art. 11 cpv. 3bise 4 lett. c
Cpv. 3bis
Nel caso di reati sessuali, violenti o di omicidio con una vittima di sesso femminile, spesso le tracce dell’autore non consentono di allestire un profilo standard del DNA, bensì soltanto un profilo del cromosoma Y (cfr. sopra, n. 1.1.4). Affinché anche in tali casi sia possibile individuare corrispondenze tra le tracce rinvenute in diversi luoghi di reato, è ora introdotta la possibilità di registrare, in singoli casi, i profili del cromosoma Y nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA. Se ad esempio nel Cantone A è stata commessa una violenza carnale e, in un secondo momento, un simile reato è compiuto nel Cantone B e se in entrambi i casi fosse possibile allestire soltanto il profilo del cromosoma Y, il confronto nel sistema d’informazione e l’eventuale corrispondenza con il profilo del cromosoma Y già registrato, permetterebbe di fornire l’informazione fondamentale per le indagini che tra i due luoghi di reato esiste un collegamento traccia-traccia. Di norma, si parte a priori dal presupposto che si tratti di un autore seriale, nella consapevolezza, tuttavia, che il solo profilo del cromosoma Y non permette ancora di dimostrare in modo univoco che in entrambi i casi si tratti dello stesso individuo: sul piano teorico, gli autori potrebbero infatti essere due uomini imparentati tra loro. I profili del cromosoma Y non sono considerati nelle ricerche standard lanciate nel sistema, ma sono confrontati soltanto su incarico speciale.
Cpv. 4 lett. c
Con l’abrogazione del disciplinamento sulle indagini a tappeto nella legge sui profili del DNA (cfr. sopra, Abrogazione dell’art. 3) occorre ora inserire il rimando alle pertinenti norme nel CPP e nella PPM.
Art. 13 cpv. 1
La presente disposizione è adeguata soltanto a livello redazionale: i rimandi al CP sono sostituiti con i nuovi articoli pertinenti. Inoltre viene introdotto il titolo esteso del Codice penale che, vista l’abrogazione del vigente articolo 5 della legge sui profili del DNA, è ora menzionato per la prima volta.
Art. 16 Cancellazione dei profili del DNA di persone
Cpv. 1
Le fattispecie di cancellazione disciplinate nel presente capoverso corrispondono a quelle del vigente articolo 16 capoverso 1 lettere a–d. Anche i termini di cancellazione restano sostanzialmente invariati. Figura una sola modifica alla lettera b riguardo ai profili di persone decedute. Per i motivi indicati sopra (n. 2.1.2, Contenuti essenziali del nuovo disciplinamento), tali profili non verranno più cancellati subito, bensì soltanto dopo un periodo di dieci anni.
118 RS 361.3