Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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idoneo a garantire la proporzionalità. Nella legge si rinuncia pertanto a stabilire una procedura rigida per quanto concerne l’applicazione delle due misure.

Titolo dopo l’art. 258a

A tale riguardo si veda il commento sopra, Titolo dopo il capitolo 5.

Art. 258b Fenotipizzazione

La presente disposizione sancisce che la determinazione di caratteristiche esteriori visibili del donatore della traccia mediante analisi della traccia di DNA, ovvero la fenotipizzazione, è uno strumento di procedura penale. La fenotipizzazione può essere utilizzata unicamente per far luce su crimini (cfr. sopra,

n. 2.1.1 Limiti giuridici secondo il disciplinamento proposto). Secondo l’articolo 198 capoverso 1 lettera a CPP compete al pubblico ministero ordinare provvedimenti coercitivi. Questa norma generale si applica anche alla fenotipizzazione.

3.3 PPM (Modifica di altri atti normativi, n. 2)

Art. 15 cpv. 3 lett. dbis

Il catalogo delle misure di cui all’articolo 15 capoverso 3 PPM che possono essere disposte dall’ufficiale designato dal presidente del tribunale militare di cassazione come suo sostituto, è ampliato con la nuova lettera dbis«sulle analisi del DNA».

Titolo dopo l’art. 73r

Come illustrato al numero 1.1.3, l’utilizzo dell’analisi del DNA in un procedimento penale al di fuori del CPP non è più disciplinato dalla legge sui profili del DNA. Questa norma deve invece essere inserita nella pertinente legge speciale. Nel presente contesto, la PPM è quindi completata dalla nuova Sezione 10d: Analisi del DNA.

Art. 73s 1. Profilo del DNA. Condizioni in generale

Il tenore del capoverso 1 è identico a quello dell’articolo 255 capoverso 1 CPP. Mutatis mutandis, si rimanda pertanto al commento a tale norma nel messaggio CPP125.

Il tenore del capoverso 2 è identico a quello dell’articolo 255 capoverso 3 AP-CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale disposizione disponibile sopra.

Art. 73t Indagini a tappeto

Il tenore dell’articolo 73t corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 256 AP-CPP. Si rimanda pertanto al commento sopra relativo a tale disposizione. Nel capoverso 1 è adeguata soltanto la competenza dispositiva: al giudice dei provvedimenti coercitivi nell’ambito civile corrisponde, nella procedura penale militare, la competenza dispositiva del presidente del tribunale militare di cassazione, mentre l’autorizzazione a fare istanza è attribuita al giudice istruttore (militare) quale omologo del pubblico ministero civile.

Art. 73u Prelievi effettuati su condannati

L’articolo 73u riprende il medesimo tenore del vigente articolo 257 CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale norma nel messaggio CPP126.

125 FF 2006 989, in particolare pagg. 1144 seg. (art. 254)

126 FF 2006 989, in particolare pag. 1145 (art. 256)