Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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del Codice civile (p. es. in merito al curatore). Nel messaggio concernente la modifica della legge sui trapianti, il mantenimento di queste regole nel diritto relativo ai trapianti, nonostante il diritto di protezione degli adulti entrato in vigore nel frattempo, è stato motivato come segue: «Il diritto di decidere degli stretti congiunti si fonda sulla loro relazione affettiva e intellettuale con la persona deceduta e sul loro sentimento di pietà. Conformemente alla natura estremamente personale di questo diritto, a tale riguardo dev’essere determinante l’intensità del legame costruito con la persona nel frattempo deceduta. Il potere decisionale va pertanto riconosciuto alla persona che era più prossima alla persona deceduta e, di conseguenza, più colpita dalla perdita»21. Questa motivazione continua a essere ritenuta corretta in particolare anche per chi ha il diritto di rappresentare persone incapaci di discernimento.

Al secondo gruppo appartengono persone domiciliate all’estero. Per le persone domiciliate in Svizzera – tra cui anche i richiedenti l’asilo (DTF 122 V 386 consid. 2c e 124 II 489 consid. 2f) – si può presumere che conoscano la situazione giuridica svizzera. Per chi è domiciliato all’estero non si può invece presumere che conoscano il modello vigente in Svizzera e in particolare le conseguenze, ossia che l’assenza di opposizione è valutata come consenso al prelievo di organi, tessuti o cellule (cfr. anche DTF 123 I 112 consid. 10a). Pertanto, in linea di principio non saranno prelevati nemmeno a loro organi, tessuti o cellule, se non è possibile contattare gli stretti congiunti. Vi è tuttavia una deroga: ai frontalieri di norma sono fornite informazioni poiché lavorano in Svizzera. In questo contesto, si tratta da una parte di cittadini di Stati UE/AELS, che vivono in uno Stato membro dell’UE oppure in Islanda o Norvegia e conformemente alle regole della libera circolazione delle persone22 sottostanno in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 17 cpv. 2 lett. b n. 1 della legge sui trapianti). Dall’altra, si tratta di frontalieri e loro familiari di cui all’articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri e la loro integrazione, che sottostanno in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie avendone fatta domanda essi stessi (art. 17 cpv. 2 lett. c della legge sui trapianti). Questi due gruppi non devono essere discriminati per quanto riguarda l’attribuzione di organi e sulla lista d’attesa devono essere trattati come chi è domiciliato in Svizzera. D’altro canto, per quanto riguarda il prelievo di organi dopo la morte, per loro devono valere gli stessi disciplinamenti che per le persone domiciliate in Svizzera (lett. c). Per chi è domiciliato nel Liechtenstein continua ad applicarsi l’Accordo del 1º marzo 2010 relativo all’attribuzione di organi per il trapianto.24 Il diritto sui trapianti svizzero e dunque anche il modello di manifestazione di volontà sono applicabili con questo accordo anche alle persone domiciliate nel Liechtenstein.25

21 FF 2013, 1969, 1992

22 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681 e Convenzione istitutiva del 4 gennaio 1960 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), RS 0.632.31.

23 RS 142.20

24 Accordo del 1º marzo 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’attribuzione di organi per il trapianto, RS 0.810.215.14.

25 Cfr. art. 7 i.c.d. con l’allegato dell’Accordo relativo all’attribuzione di organi per il trapianto.