Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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Cpv. 5
Il modello del consenso presunto comporta un’ingerenza nel diritto fondamentale all’autodeterminazione della persona deceduta (art. 10 cpv. 2 Cost.; cfr. n. 5.5.1). Sarà applicato a tutti gli organi sottoposti a obbligo di attribuzione (cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e isole di Langerhans nonché intestino tenue) (cfr. art. 16 cpv. 2 della legge sui trapianti e art. 1 dell’ordinanza del 16 marzo 200726 sull’attribuzione di organi). Per rispettare il principio di proporzionalità dell’ingerenza e analogamente a disciplinamenti stranieri, il Consiglio federale deve tuttavia poter continuare in alcuni casi a subordinare l’ammissibilità del prelievo al consenso espresso attivamente dalla persona deceduta o dai suoi stretti congiunti. In questo contesto, si tratta in particolare di organi, tessuti e cellule di importanza non vitale per il ricevente. Il Consiglio federale può anche stabilire che possono rientrare nella deroga gli organi, tessuti o cellule che non sono sottoposti all’obbligo di attribuzione. La deroga potrebbe per esempio applicarsi al viso, alla mano, all’utero oppure al pene (lett. a). D’altro canto, è considerato anche il prelievo di organi, tessuti o cellule per fabbricare espianti standardizzati (art. 49 della legge sui trapianti), come per esempio i sostituti della pelle, la cui commercializzazione è consentita (art. 7 cpv. 2 lett. b della legge sui trapianti). Anche questi possono derogare dal modello del consenso presunto (lett. b); quest’ultima deroga è anche in linea con la revisione della legge sugli agenti terapeutici, secondo la quale è necessario il consenso della persona interessata anche per il prelievo di tessuti umani e cellule per fabbricare agenti terapeutici e prodotti che contengono o sono costituiti da tessuti o cellule umani devitalizzati oppure loro derivati.27
Art. 8a Età minima, opinione di chi è incapace di discernimento e revoca
Cpv. 1
Una persona che ha compiuto i 16 anni può fare o ritirare un’opposizione secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b (o altra dichiarazione di donazione) in modo vincolante e indipendente. Questa disposizione si basa, come finora, sul presupposto che chi ha compiuto i 16 anni è in grado di capire la portata della propria manifestazione di volontà in merito a un prelievo di organi in caso di morte.28 Pertanto anche in futuro nell’interesse della certezza del diritto, non si dovrà verificare in ogni singolo caso e in assenza di indizi contrari se gli adolescenti erano capaci di discernimento quando hanno espresso la loro opposizione.
Il capoverso 1 non esclude tuttavia che bambini e adolescenti che non hanno ancora compiuto i 16 anni oppure altre persone incapaci di discernimento possano esprimere la loro opinione. Al contrario, nell’individuare la volontà presunta relativa alla donazione, gli stretti congiunti interessati - nel caso di bambini e adolescenti che non
26 RS 810.212.4
27 Art. 2a cpv. 3 della legge sugli agenti terapeutici, modifica del 22 marzo 2019, FF 2019 2245.
28 Cfr. messaggio del 12 settembre 2001 concernente la legge sui trapianti, FF 2002 15, 119 seg.