Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori. Inoltre, occorre sottolineare che un’opposizione può essere documentata nel modo più sicuro nel registro delle opposizioni e modificata in qualsiasi momento (lett. a e b). Come finora, si deve anche indicare che i provvedimenti medici preparatori sono necessari per il trapianto ma che possono anche comportare determinati rischi e costrizioni per il donatore. Tale obbligo è tanto più giustificato in quanto per i provvedimenti preparatori dovrà vigere una presunzione legale di consenso (art. 10 cpv. 1) (lett. c).

Le lettere d ed e sono rinumerate, ma rimangono invariate nei contenuti conformemente al diritto vigente.

Cpv. 3

Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale può stabilire che una dichiarazione di disponibilità a donare i propri organi, tessuti o cellule possa essere indicata su un documento o un supporto di dati adeguato. Con l’istituzione di un registro delle opposizioni previsto per legge questo capoverso diventa obsoleto.

Art. 69 cpv. 1 lett. c

Il prelievo di organi, tessuti o cellule di una persona deceduta è punibile, qualora le condizioni legali di cui agli articoli 8–8b non siano soddisfatte. Benché secondo il diritto finora vigente fosse necessario un consenso esplicito, d’ora in poi il consenso è presunto per legge e semplicemente non dev’esserci un’opposizione al prelievo. Pertanto, il termine «consenso» deve essere sostituito. Inoltre, gli articoli che ne fanno riferimento devono essere adeguati. La lettera c non subisce altresì alcuna modifica.

5.3 Alternative esaminate

Per introdurre il modello del consenso presunto il Consiglio federale ha esaminato approfonditamente diverse alternative, che sono illustrate di seguito.

5.3.1 Dichiarazione con modello del consenso

Questa variante manterrebbe il modello del consenso attualmente in vigore. Al fine di aumentare il tasso di donazione, la Confederazione o le autorità ricoprirebbero tuttavia un ruolo più attivo nel promuovere la manifestazione di volontà relativa alla donazione di organi. La manifestazione di volontà potrebbe essere incoraggiata: in determinate occasioni le rispettive autorità dovrebbero informare tutti coloro i quali vivono in Svizzera e chiedere periodicamente quale sia la loro volontà. Le persone dovrebbero essere attivamente informate e consultate sulla loro volontà di donare quando per esempio è rilasciato loro un nuovo passaporto o un nuovo tesserino sanitario. Inoltre, andrebbe garantita la possibilità di registrare in modo semplice la manifestazione di volontà in un registro appropriato. Motivando più persone a manifestare la loro volontà, il divario tra la disponibilità a donare e il tasso di donazione potrebbe essere ridotta.