Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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di verificare che tutti i provvedimenti adottati siano compatibili con le disposizioni di legge.
Art. 10a Registro delle opposizioni
Cpv. 1 e 2
Alle persone che non desiderano donare organi, tessuti o cellule dev’essere messo a disposizione uno strumento praticabile affinché possano registrare la loro opposizione di cui si tenga conto in caso di morte. Pertanto, l’introduzione del modello del consenso presunto necessita dell’istituzione di un registro delle opposizioni. Anche l’articolo 17 del Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 200231 alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana (Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla biomedicina relativo al trapianto) sancisce il rispetto della volontà della persona interessata.
La Confederazione è incaricata di istituire e gestire un registro delle opposizioni, nel quale le persone possano registrare la loro opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule. Il registro delle opposizioni deve da una parte essere semplice da usare per la popolazione, dall’altra deve tuttavia contenere informazioni tecniche in forma facilmente accessibile, in modo che chi effettua la registrazione possa prendere la propria decisione con cognizione di causa.
È necessario che il registro sia strutturato in modo da poter essere utilizzato anche per altre dichiarazioni relative alla donazione di organi. La manifestazione di volontà deve poter essere registrata come finora specificamente per diversi organi, tessuti o cellule. Inoltre, deve essere possibile registrare il consenso al prelievo di organi, tessuti e cellule di importanza non vitale per il ricevente o destinati a fabbricare espianti standardizzati (art. 8 cpv. 5). È possibile modificare le registrazioni in qualsiasi momento.
Benché un’opposizione o altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione possa essere registrata anche nelle direttive del paziente, in una tessera di donatore oppure nella cartella informatizzata del paziente, questi strumenti non offrono tuttavia la stessa certezza del diritto di un registro centrale, al quale la persona incaricata del coordinamento locale può accedere se necessario in modo decentrato in qualsiasi momento.
L’unico scopo di salvare i dati nel registro è accertare in modo rapido e affidabile se vi è un’opposizione oppure le ulteriori suddette manifestazioni di volontà. Pertanto, non è consentito usare i dati personali salvati nel registro per altri fini.
Cpv. 3
In caso di morte, per poter agire rapidamente ma in modo indipendente dal team preposto ai trapianti, ossia i coordinatori locali negli ospedali o in centri di trapianto (art. 56 cpv. 2 della legge sui trapianti), determinate persone devono avere accesso al sistema; l’accesso si limita alla consultazione.