Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 4
Un’identificazione sicura della persona nel registro delle opposizioni è rilevante in diverse fasi:
– al momento della registrazione si deve garantire che si tratti della persona «giusta», ossia quella che effettua la registrazione. In altre parole, si deve evitare che una persona possa farsi passare per un’altra;
– se la persona desidera modificare la sua registrazione, è necessario garantire che possa modificare soltanto quella;
– infine, in caso di morte si deve garantire che una registrazione possa essere attribuita inequivocabilmente alla persona deceduta.
Queste diverse condizioni presuppongono soluzioni diverse per autenticare la persona.
L’identificazione al momento della registrazione e un’eventuale modifica devono essere semplici, ma allo stesso tempo sufficientemente sicure. È previsto utilizzare l’identità elettronica (la cosiddetta eID) per l’identificazione, che in futuro consentirà di identificarsi anche su Internet con dati statali certificati. Il disegno di legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (legge sull’eID; LSIE)32 prevede tre diversi livelli di sicurezza per l’identificazione: basso, significativo ed elevato (art. 4 cpv. 1 LSIE). Per l’autentificazione nel registro delle opposizioni, sarà necessario almeno il livello di sicurezza significativo. Poiché il Parlamento non ha ancora approvato la legge sull’eID, il disciplinamento non è ancora stato inserito nell’avamprogetto della presente revisione di legge. Tuttavia, per il messaggio il Consiglio federale completerà il disegno di legge con le disposizioni relative all’autentificazione al momento della registrazione e della modifica.
Il registro delle opposizioni deve essere accessibile online. Tuttavia, ne consegue che chi non dispone di un accesso a Internet privato oppure ha una disabilità linguistica o di altra natura, non può effettuare autonomamente una registrazione. Per queste persone si devono prevedere alternative, affinché sia possibile effettuare una registrazione anche senza accesso a Internet privato oppure padroneggiando in misura insufficiente le lingue nazionali. Inoltre, si deve garantire l’accessibilità per le persone con disabilità. Il Consiglio federale prevede che possa essere effettuata una registrazione anche mediante una valida procura di rappresentanza, per esempio da parte del medico di famiglia, di parenti oppure in un ospedale. Il Consiglio federale chiarirà questi aspetti nel diritto esecutivo.
In casi estremi, un errore nell’identificazione in caso di morte può portare a un prelievo di organi indesiderato. Pertanto, la persona interessata deve poter essere identificata in modo affidabile e senza errori prima di una donazione. Il numero d’assicurato dell’AVS (NAVS13)33 è già diffuso in ambito ospedaliero ed è stampato anche sulla tessera d’assicurato (art. 42a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo
32 Disegno della legge federale sui servizi d’identificazione elettronica, FF 2018 3375 (18.049)
33 Giovanni Biaggini, «Die Verwendung der AHV-Nummer zur Patientenidentifikation», in: ZBl 113/2012, pag. 348.