Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine

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medici devono illustrare caso per caso il rispetto di queste condizioni.30 Il Consiglio federale stabilisce quali provvedimenti non soddisfano mai questi requisiti (art. 8a i.c.d. con l’allegato 1 dell’ordinanza sui trapianti). Al momento, due provvedimenti non adempiono le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 della legge sui trapianti: l’inserimento di una cannula arteriosa per somministrare il fluido refrigerante e l’esecuzione di una rianimazione meccanica.

Finora sono ammessi provvedimenti che si spingono oltre al capoverso 3 se la persona interessata vi ha dato il proprio consenso (art. 10 cpv. 1 della legge sui trapianti). Tuttavia, attualmente tali provvedimenti non sono applicati nella pratica anche qualora vi sia un consenso esplicito del donatore. Pertanto, con la presente revisione non sono più previsti provvedimenti medici preparatori che comportino per la persona rischi e costrizioni che superino il minimo ammesso o che non siano indispensabili per la riuscita di un trapianto. Dunque, d’ora in poi questi provvedimenti in generale non sono consentiti (lett. d ed e).

Cpv. 2

L’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita e il compimento di provvedimenti medici preparatori devono continuare a essere separati. Dopo la decisione in merito a un’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita, i provvedimenti medici preparatori continuano a essere ammessi, purché dalla consultazione del registro delle opposizioni non risulti un’opposizione oppure questa non sia individuabile in altra maniera. Se nel registro non è registrata alcuna opposizione e gli stretti congiunti non sono ancora stati coinvolti nella decisone oppure non possono essere contattati precedentemente, i provvedimenti medici preparatori continuano a essere ammessi a meno che non sia stato possibile interpellare gli stretti congiunti e che gli stessi non si siano eventualmente opposti a un prelievo.

Cpv. 3 e 4

Se non fosse possibile raggiungere nessuno degli stretti congiunti entro il termine di cui all’articolo 8b capoverso 6 lettera b e se il donatore non si è opposto a un prelievo, devono essere ammessi anche provvedimenti medici preparatori in virtù del consenso al prelievo presunto per legge. Nel caso delle persone che a causa dell’incapacità di discernimento o della mancanza di un legame con la Svizzera non possono opporsi a un prelievo in vita (art. 8 cpv. 4), i provvedimenti medici preparatori sono tuttavia soltanto ammessi qualora sia possibile interpellare in precedenza gli stretti congiunti e questi ultimi non si oppongano al prelievo.

Cpv. 5

Il Consiglio federale continuerà a determinare come finora quali provvedimenti non sono in ogni caso indispensabili per la riuscita di un trapianto e/o non comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi (art. 10 cpv. 1 lett. d ed e). Se un determinato provvedimento non è stato menzionato dal Consiglio federale, ciò non significa tuttavia che sia ammesso. Piuttosto, continua a spettare al medico l’obbligo

30 Cfr. messaggio dell’8 marzo 2003 concernente la modifica della legge sui trapianti, FF 2013 1969, 1990