Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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base di queste informazioni, lo Stato consultato valuta se vi siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata e comunica quanto ha disposto allo Stato che ha preso la decisione di rimpatrio in linea di massima entro 14 giorni dopo la richiesta. Questo termine può essere prolungato di 12 giorni. Se il permesso di soggiorno o il visto non è ritirato, lo Stato membro che ha preso la decisione di rimpatrio cancella la relativa segnalazione nel SIS.

Consultazione nel caso di riscontro positivo riguardante un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi (art. 12)

Qualora uno Stato membro constati una segnalazione di rimpatrio concernente un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, è tenuto a informare lo Stato segnalante. Lo Stato segnalante avvia la procedura di cui all’articolo 11. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di rimpatrio informa lo Stato che ha constatato la segnalazione della conclusione della consultazione e del mantenimento o meno della segnalazione di rimpatrio.

Statistiche (art. 13)

Gli Stati membri forniscono all’agenzia eu-LISA statistiche annuali sulle diverse procedure di consultazione e sul rispetto dei relativi termini.

Cancellazione delle segnalazioni (art. 14)

Le segnalazioni vanno cancellate dopo il rimpatrio del cittadino di paese terzo (art. 14 par. 1). Inoltre, le segnalazioni vanno cancellate anche quando la decisione di rimpatrio è stata revocata o annullata. La segnalazione di rimpatrio relativa a una persona che abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante ne viene a conoscenza a norma dell’articolo 44 del regolamento «SIS frontiere» (art. 14 par. 2).

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi (art. 15)

Il trasferimento di dati verso un paese terzo è ammesso solamente per identificare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o per rilasciare documenti di identificazione o di viaggio in vista del rimpatrio. Inoltre, l’interessato va informato del fatto che i suoi dati personali e le informazioni supplementari possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo (art. 15 par. 3). Il trasferimento dei dati verso un paese terzo è effettuato in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Statistiche (art. 16)

Ogni Stato fornisce in particolare il numero delle segnalazioni di rimpatrio che ha inserito nel SIS II (art. 4 e 6 par. 3), i casi di mancata attuazione dei rimpatri ai sensi dell’articolo 7 del regolamento nonché il numero di segnalazioni di rimpatrio cancellate.

Diritti di accesso (art. 17)

Le diverse autorità nei vari Stati membri preposte al rilascio di decisioni di rimpatrio devono poter accedere al SIS II per inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati.

L’articolo 17 rinvia all’articolo 34 paragrafi 1-3 del regolamento «SIS frontiere». In questo modo le stesse autorità hanno accesso ai dati delle segnalazioni di rimpatrio e di respingimento, il che è coerente visto che rimpatrio e divieti d’ingresso sono temi connessi. Rinviamo pertanto ai diritti di accesso indicati in questi articoli e illustrati al punto 2.2.4.

I diritti d’accesso di Europol e di Frontex sono illustrati nella parte generale (n. 2.2.2). Il presente articolo 17 rimanda agli articoli 35 e 36 del regolamento «SIS frontiere».

Valutazione (art. 18)

La Commissione valuta l’applicazione del regolamento entro due anni dalla data di inizio della sua applicazione. Vanno in particolare esaminate le sinergie con Frontex.