Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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Segnalazioni al momento di varcare le frontiere esterne (art. 8)
Se un cittadino di un paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio nel SIS accompagnata da un divieto di ingresso, entra nello spazio Schengen, si applica una procedura particolare. È necessario consultare lo Stato membro segnalante e verificare le misure da prendere in particolare in merito alla cancellazione della segnalazione di rimpatrio e all’inserimento di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell’articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere».
Qualora la decisione di rimpatrio non sia accompagnata da un divieto d’ingresso, lo Stato membro segnalante va informato dell’esistenza di questa segnalazione affinché la cancelli immediatamente. La decisione riguardante l’ingresso del cittadino di paese terzo è adottata in conformità del codice frontiere Schengen25.
Consultazione preventiva prima del rilascio o della proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata (art. 9)
Qualora uno Stato membro intenda rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorni di lunga durata a un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro e accompagnata da un divieto d’ingresso, gli Stati membri interessati si consultano.
Lo Stato segnalante riceve una richiesta di consultazione cui risponde entro 10 giorni; se non lo fa, significa che non si oppone al rilascio del permesso di soggiorno a del visto per soggiorni di lunga durata. La decisione presa in conformità della legislazione nazionale e ogni eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica sono comunicate allo Stato segnalante. Se è rilasciato un permesso di soggiorno o un visto per soggiorni di lunga durata, la segnalazione di rimpatrio è cancellata.
In caso di segnalazione di rimpatrio senza divieto d’ingresso, lo Stato membro informa lo Stato segnalante del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto di soggiorno di lunga durata e detto Stato cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio.
Consultazione preventiva prima dell’inserimento di una segnalazione di rimpatrio (art. 10)
Qualora uno Stato membro abbia preso una decisione di rimpatrio e volesse inserire una segnalazione di rimpatrio nel SIS per un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano scambiandosi informazioni supplementari. Lo Stato che ha adottato la decisione di rimpatrio deve fornire le informazioni che hanno portato a tale decisione. Lo Stato consultato valuta se ci siano motivi per revocare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorni di lunga durata e comunica la sua decisione allo Stato che ha preso la decisione di rimpatrio in linea di massima entro 14 giorni dalla richiesta. Questo termine può essere prolungato di 12 giorni. Se il permesso di soggiorno o il visto non è ritirato, lo Stato membro non inserisce nessuna segnalazione nel SIS.
Consultazione successiva all’inserimento di una segnalazione di rimpatrio (art. 11)
Qualora risulti che uno Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, lo Stato segnalante può decidere di revocare la decisione di rimpatrio e in tal caso cancella senza indugio la segnalazione di rimpatrio. Se invece decide di mantenerla, gli Stati membri interessati si consultano. Lo Stato segnalante comunica allo Stato di rilascio le ragioni alle base della decisione di rimpatrio e della relativa segnalazione nel SIS. Sulla
25 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unio nale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.