Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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la decisione di rimpatrio. Tuttavia, questo divieto sarà effettivamente inserito nel SIS solamente nel momento in cui la persona lascia lo spazio Schengen.
I dati indicati all’articolo 4 vanno inseriti nella segnalazione se disponibili; tra di essi, tuttavia, ve ne sono alcuni obbligatori ossia quelli di cui alle lettere a, f, j, l, m, x e z.
Scambio di informazioni supplementari (art. 5)
La visibilità data da una segnalazione SIS alle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati membri permette, insieme allo scambio rapido di informazioni supplementari, di ovviare alla mancanza di informazioni.
L’articolo 5 stabilisce che ogni Stato membro indica il proprio ufficio SIRENE come servizio centrale preposto allo scambio di informazioni supplementari in merito alle segnalazioni su cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio e in situazione irregolare sul territorio degli Stati membri. Per l’ufficio SIRENE valgono le disposizioni di cui all’articolo 8 del regolamento «SIS frontiere» e il manuale SIRENE (disponibilità costante, termini brevi per rispondere alle richieste di informazioni, ecc.).
Conferma del rimpatrio (art. 6)
Gli Stati membri sono tenuti a confermare allo Stato membro segnalante (all’autorità segnalante) la partenza del cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione di rimpatrio. Questo vale anche se lo stesso Stato membro è responsabile sia della segnalazione sia dell’esecuzione del rimpatrio. La legislazione nazionale deve prevedere le procedure applicabili e le autorità da informare. Questa disposizione permette alle autorità che emanano ed eseguono la decisione di rimpatrio, di verificare se l’obbligo di rimpatrio è stato anche rispettato.
Lo Stato membro che ha eseguito il rimpatrio deve comunicare allo Stato segnalante una serie di dati, ossia: il fatto che il cittadino di paese terzo è stato identificato, il luogo e la data della verifica, il fatto che il cittadino di paese terzo abbia lasciato il territorio degli Stati membri e, se del caso, il fatto che sia stato oggetto di allontanamento (art. 6 par. 1). Se una persona lascia il territorio svizzero dopo che nei suoi confronti è stata presa una decisione di allontanamento o di espulsione in base al diritto svizzero, l’autorità competente designata dalla legislazione nazionale deve ricevere una conferma dell’avvenuta partenza. L’avamprogetto prevede che l’ufficio SIRENE sia informato quando va trasmessa una conferma del rimpatrio a un altro Stato membro. In Svizzera, le autorità incaricate dei controlli alla frontiera informeranno, a seconda della decisione di allontanamento o di espulsione, la SEM, i Cantoni ed eventualmente fedpol dell’avvenuta partenza.
Lo Stato membro che riceve la conferma del rimpatrio cancella senza indugio la segnalazione corrispondente nel SIS. Se del caso, una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno è inserita ai sensi dell’articolo 24 paragrafo 1 lettera b del regolamento «SIS frontiere» (art. 6 par. 2).
Ogni tre mesi, inoltre, gli Stati membri forniscono all’agenzia eu-LISA le statistiche sul numero dei rimpatri confermati e sul numero delle persone rimpatriate oggetto di una decisione di rimpatrio (art. 6 par. 3).
Inosservanza delle decisioni di rimpatrio (art. 7)
L’articolo 7 fissa le disposizioni applicabili nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non è rispettato. Gli Stati membri segnalanti sono avvertiti dal SIS II se un cittadino di paese terzo non ha rispettato il termine che gli è stato concesso per la partenza volontaria (par. 1).
Ferma restando la procedura di cui agli articoli 6, 8 e 12, nel caso di una persona oggetto di una segnalazione di rimpatrio, lo Stato membro di esecuzione contatta lo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per stabilire le misure da adottare nel rispetto della direttiva sul rimpatrio (art. 7 par. 2).