Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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di un cittadino di Paese terzo e imponga l’obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva sul rimpatrio (art. 2 n. 3).
Nell’ambito del recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera deve dunque posizionarsi indirettamente in merito al campo d’applicazione della direttiva sul rimpatrio, in particolare per quanto riguarda l’applicabilità di quest’ultima alle misure di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abisdel Codice penale (CP) o dell’articolo 49a o 49abisdel Codice penale militare (CPM) (espulsione giudiziaria), entrate in vigore il 1° ottobre 2016 (cfr. n. 2.3).
L’articolo 2 definisce anche altre nozioni tra cui «segnalazione», che corrisponde a un insieme di dati, compresi quelli biometrici, che figurano nel SIS e permettono alle autorità competenti di identificare una persona in vista dell’adozione di determinate misure (art. 2 n. 4). Anche per le nozioni «allontanamento» e «partenza volontaria» si rimanda alla direttiva sul rimpatrio.
Inserimento delle segnalazioni di rimpatrio nel SIS (art. 3)
L’impiego del SIS per il rimpatrio ha lo scopo di sostenere le autorità competenti nel settore della migrazione nella verifica e nell’esecuzione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a restare sul territorio degli Stati membri; mira quindi a impedire la migrazione irregolare. La segnalazione del rimpatrio nel SIS intende permettere alle autorità competenti di controllare se l’obbligo di rimpatrio è stato rispettato. Inoltre, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le varie autorità migratorie vanno intensificati. I dati dei cittadini oggetto di una decisione di rimpatrio devono essere inseriti immediatamente nel SIS (art. 3 par. 1).
Uno Stato può astenersi dall’inserire le segnalazioni nel SIS se il cittadino di un Paese terzo è trattenuto in attesa di allontanamento. Viceversa, se la persona trattenuta è messa in libertà senza essere rimpatriata, i suoi dati devono essere inseriti senza indugio nel SIS (art. 3 par. 2). Gli Stati rinunciano a inserire una segnalazione quando la decisione di rimpatrio è emessa alle frontiere esterne ed è immediatamente eseguita (art. 3 par. 3). Inoltre la segnalazione deve riportare il periodo per la partenza volontaria (art. 3 par. 4).
Categorie di dati (art. 4)
L’articolo 4 indica le categorie di dati da inserire in una segnalazione di rimpatrio. Tali categorie, che corrispondono in larga misura a quelle dell’articolo 20 del regolamento «SIS frontiere», comprendono sia dati alfanumerici (lett. a-t e w-z) sia dati biometrici, sia fotografie e immagini del volto e anche dati dattiloscopici (lett. u e v).
L’elenco comprende: i cognomi, i nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, il luogo e la data di nascita, il genere e ogni cittadinanza posseduta (lett. a-h).
Inoltre, la segnalazione può riportare se la persona è armata, violenta, è fuggita o evasa, è a rischio suicidio, pone una minaccia per la salute pubblica oppure è coinvolta in un’attività legata al terrorismo (lett. i). Vanno indicate le ragioni della segnalazione (lett. j), l’autorità che l’ha inserita (lett. k), un riferimento alla decisione cha ha dato origine alla segnalazione (lett. l), l’azione da intraprendere nel caso di riscontro positivo (lett. m) nonché le connessioni con eventuali altre segnalazioni nel SIS (lett. n).
Il regolamento prescrive anche di indicare se la decisione di rimpatrio è pronunciata in relazione a una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o nazionale e il tipo di reato in questione (lett. o e p). Diversi dati sono legati al documento di identificazione della persona (lett. q-t). Una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione va allegata alla segnalazione (lett. w). Inoltre è necessario indicare l’eventuale termine ultimo per la partenza volontaria (lett. x) e se la decisione di rimpatrio è stata sospesa o la sua esecuzione rinviata, anche a seguito della presentazione di un ricorso (lett. y). Occorre indicare anche se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto d’ingresso che costituisce la base di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (lett. z). L’indicazione di un divieto d’ingresso è pertanto prevista non appena è presa