Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine

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2.3 Trasposizione giuridica e tecnica del regolamento «SIS rimpatri»

2.3.1 Campo d’applicazione della direttiva sul rimpatrio

La direttiva sul rimpatrio è stata recepita dalla Svizzera in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen ed è entrata in vigore il 1°gennaio 2011 insieme alle necessarie modifiche della LStrI27.

La direttiva persegue un’armonizzazione minima delle procedure applicate ai cittadini di Paesi non appartenenti all’area Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sulla decisione di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione e sul divieto d’entrata.

La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato membro. Per soggiorno irregolare s’intende la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di entrata di cui all’articolo 6 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’entrata, di soggiorno o di residenza disposte da tale Stato membro. È irrilevante che il soggiorno irregolare risulti da un’entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d’asilo o dallo scadere della durata di validità di un permesso di soggiorno.

Gli Stati membri sono liberi di non applicare la direttiva sul rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione (art. 2 par. 2 lett. b direttiva sul rimpatrio).

In occasione del recepimento, è stato deciso di non applicare la direttiva unicamente ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a una procedura di estradizione a norma dell’articolo 32 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). In tal caso prevalgono le disposizioni dell’AIMP la cui modifica non è stata ritenuta necessaria28. Viceversa, non è stata formulata alcuna riserva di ordine generale nei confronti dei cittadini di Paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale (cfr. DTAF C-5819/2012 del 26 agosto 2014 consid. 6.7.2). L’attuazione della direttiva sul rimpatrio ha richiesto una serie di modifiche della LStrI in merito alle misure di rimpatrio, all’allontanamento, all’espulsione e alle misure coercitive. La LAsi è stata adeguata in misura ridotta; le uniche modifiche riguardano la disposizione relativa alla decisione d’allontanamento di cui all’articolo 45.

Conformemente alla normativa prevista (art. 2 par. 3 regolamento «SIS rimpatri»), solamente le decisioni in linea con la direttiva sul rimpatrio sono inserite nel SIS. Il presente capitolo intende definire quali decisioni svizzere sono considerate decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva citata e vanno pertanto inserite nel SIS.

Decisioni di rimpatrio ai sensi della LStrI

Le decisioni di rimpatrio fondate sulla LStrI da inserire nel SIS sono le decisioni di allontanamento ai sensi dell’articolo 64 LStrI. L’allontanamento verso uno Stato membro di Schengen o Dublino sulla base di accordi bilaterali non è preso in considerazione in questa sede (allontanamento ai sensi degli art. 64a e 64c cpv. 1 lett. a LStrI) poiché in questi casi è possibile astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva sul rimpatrio (art. 6 par. 3). Una decisione fondata sull’arti-

27 Decreto federale del 18 giugno 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gennaio 2011, RU 2010 5925; FF 2009 7737.

28 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES); FF 2009 7737.