Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 63 pagine
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L’attuazione materiale del regolamento è prevista entro tre anni dall’entrata in vigore formale in seguito alla sua adozione. La Commissione stabilirà questa data quando avrà adottato gli atti di esecuzione necessari e quando gli Stati membri, come pure l’agenzia eu-LISA, saranno tecnicamente e giuridicamente pronti (art. 66).
2.2.5 Contenuto del regolamento «SIS rimpatri»
Il nuovo regolamento sull’utilizzo di SIS per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare completa il regolamento «SIS frontiere», che disciplina l’inserimento di segnalazioni nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno (cfr. n. 2.2.4), per quanto riguarda il settore dei rimpatri (decisione ed esecuzione del rimpatrio).
Il nuovo regolamento «SIS rimpatri» stabilisce le condizioni e le procedure per l’inserimento e la cancellazione nel SIS II delle decisioni di rimpatrio emanate ai sensi della direttiva 2008/115/CE21 (di seguito direttiva sul rimpatrio).
Questa nuova categoria di segnalazioni nel SIS serve a controllare se i cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali è stata presa una decisione di rimpatrio hanno effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri. L’obiettivo delle disposizioni proposte è migliorare l’attuazione delle decisioni di rimpatrio.
Inoltre questa categoria facilita il reciproco riconoscimento delle decisioni ai sensi della direttiva 2001/40/CE22 prese dalle competenti autorità migratorie. In questo modo altri Stati membri possono riconoscere, e direttamente attuare, una decisione di rimpatrio. La direttiva è stata già recepita dalla Svizzera nel quadro dell’AAS. Nel settore degli stranieri, in caso di soggiorno illegale, la direttiva può essere direttamente applicata in base all’articolo 83a dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
Il 26 settembre 2014, il Parlamento ha adottato, nel settore dell’asilo, una nuova base legale23 che prevede il riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento prese da altri Stati Dublino ai sensi della suddetta direttiva24 (art. 31a cpv. 1 lett. f LAsi). Di conseguenza anche un richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato presa in un altro Stato Dublino potrebbe essere direttamente allontanato nel suo paese d’origine o di provenienza dalla Svizzera in base a tali decisioni.
Nuovo ambito d’applicazione e definizioni (art. 1 e 2)
L’articolo 1 stabilisce che le competenti autorità degli Stati membri sono tenute a inserire nel SIS sotto forma di segnalazioni tutte le decisioni di rimpatrio prese in virtù della direttiva sul rimpatrio.
L’articolo 2 riporta una serie di definizioni. I termini «rimpatrio», «cittadino di paese terzo», «decisione di rimpatrio» rimandano alla direttiva 2008/115/CE (direttiva sul rimpatrio). Una decisione di rimpatrio è una decisione amministrativa o giudiziaria ovvero un atto che attesti o dichiari l’illegalità
21 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
22 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi; GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34; e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del
23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi; GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.
23 FF 2014 6289; RU 2015 1871.
24 Messaggio del 9 aprile 2014 concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche del diritto in materia d’asilo e di stranieri; FF 2014 2935.