Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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3.1.1 Portale di ricerca europeo (capo II)
La creazione del portale di ricerca europeo («ESP») rappresenta un punto centrale dell’interoperabilità. Tale portale è istituito al fine di agevolare l’accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità competenti ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol conformemente ai rispettivi diritti di accesso (art. 6). Grazie all’ESP, in futuro le autorità competenti potranno accedere tramite un’unica interrogazione alle informazioni per esse rilevanti e avere in tal modo un quadro globale della persona oggetto del controllo.
Uso del portale di ricerca europeo (art. 7)
L’uso dell’ESP è riservato alle autorità nazionali e alle agenzie dell’UE che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell’UE (EES, ETIAS, VIS, SIS, Eurodac oppure ECRIS-TCN), al CIR e al MID, ai dati Europol e alle banche dati Interpol se il diritto dell’UE o il diritto nazionale disciplinano i pertinenti diritti di accesso ai rispettivi sistemi e/o alle componenti centrali. In futuro le autorità competenti degli Stati Schengen useranno l’ESP per consultare l’EES, il VIS, l’ETIAS, l’Eurodac o l’ECRIS-TCN nonché il CIR ai fini degli articoli 20, 21 e 22 (per le interrogazioni del CIR si veda la spiegazione dettagliata al n. 3.1.2). Potranno ugualmente impiegare l’ESP per consultare il SIS centrale (C-SIS)16 nonché i dati Europol e le banche dati Interpol. Per le autorità degli Stati Schengen ciò non costituisce, tuttavia, un obbligo. I servizi dell’UE sono invece tenuti a effettuare le interrogazioni nel C-SIS tramite ESP.
16 Le interrogazioni tramite l’ESP riguardano sempre il SIS centrale, che si trova a Strasburgo. Non sono eseguite interrogazioni nelle parti nazionali.