Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo (art. 8)

In cooperazione con gli Stati Schengen, l’agenzia eu-LISA crea profili basati su tutte le categorie di utenti dell’ESP. Ogni profilo comprende in particolare le informazioni concernenti i sistemi d’informazione dell’UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono essere interrogati. I profili sono riesaminati da eu-LISA in cooperazione con gli Stati Schengen, almeno una volta all’anno, e aggiornati se necessario.

Interrogazioni (art. 9)

Un’interrogazione tramite l’ESP può essere effettuata tramite i dati di identità, dei documenti di viaggio o biometrici. In funzione del profilo dell’utente, l’ESP interroga simultaneamente l’EES, l’ETIAS, il VIS, il SIS, l’Eurodac, l’ECRIS-TCN, il CIR nonché i dati Europol e le banche dati Interpol. Non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi d’informazione dell’UE, l’ESP li mette a disposizione degli utenti nel quadro dei rispettivi diritti di accesso. In tale contesto, la risposta fornita dall’ESP indica il sistema di informazione dell’UE cui appartengono i dati, salvo il caso in cui si tratti di un’interrogazione del CIR ai fini di identificazione ai sensi dell’articolo 20. Infatti, nel caso di tali interrogazioni, si tratta unicamente di identificare una persona, senza che le competenti autorità di polizia siano tenute a sapere in quale sistema è registrata la persona in questione (v. n. 3.1.3 in merito all’art. 20). In caso di interrogazioni del CIR ai sensi dell’articolo 22, le autorità di perseguimento penale possono visualizzare unicamente se i dati sono presenti in un sistema d’informazione. L’accesso deve essere richiesto separatamente (v. n. 3.1.3 in merito all’art. 22). Le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l’ESP sono effettuate in modo tale che nessuna informazione è comunicata allo Stato che ha effettuato la segnalazione.

Registrazioni (art. 10)

eu-LISA e gli Stati Schengen sono tenuti a conservare le registrazioni delle interrogazioni effettuate tramite l’ESP. Le registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati. Tali registrazioni devono essere protette dall’accesso non autorizzato e cancellate un anno dopo la loro creazione, tranne il caso in cui siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica dell’uso del portale di ricerca europeo (art. 11)

L’articolo 11 disciplina la procedura da adottare nel caso in cui l’ESP non possa essere utilizzato per motivi tecnici. Se ciò non è possibile a causa di un guasto dell’ESP, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato. Qualora vi fosse un problema all’infrastruttura nazionale di uno Stato Schengen, quest’ultimo ne informa eu-LISA e la Commissione europea in modo automatizzato. Fintantoché il guasto tecnico non è riparato, i sistemi di informazione dell’UE o il CIR possono essere consultati direttamente.

Periodo transitorio per l’uso del portale di ricerca europeo

L’articolo 67 del regolamento UE «IOP frontiere» e l’articolo 63 «IOP polizia» sanciscono che l’uso del portale ESP è facoltativo per un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in funzione delle componenti centrali. Tale termine può essere prorogato una volta di un ulteriore anno.