Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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3.1.2 Servizio comune di confronto biometrico (capo III)
Il servizio comune di confronto biometrico («sBMS»17) consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell’UE (art. 12).
Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico (art. 13)
L’sBMS conserva i template biometrici18, che ottiene dai dati biometrici provenienti dall’EES, dal VIS e dall’ECRIS-TCN nonché in futuro dall’Eurodac. L’ETIAS non è interessato poiché non contiene dati biometrici. Ciascun template contiene un riferimento ai sistemi di informazione dell’UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alle effettive registrazioni in tali sistemi. Soltanto i template contenenti dati biometrici che rispettano le norme minime di qualità dei dati possono essere inseriti nell’sBMS.
Ricerca di dati biometrici tramite il servizio comune di confronto biometrico (art. 14)
Le interrogazioni con dati biometrici nel CIR e nel SIS sono effettuate tramite i template biometrici conservati nell’sBMS e soltanto per le finalità di cui ai regolamenti UE sull’interoperabilità nonché ai regolamenti UE sui singoli sistemi.
Periodo di conservazione dei dati nel servizio comune di confronto biometrico (art. 15)
I template e i riferimenti ai sistemi d’informazione dell’UE da cui provengono sono conservati nell’sBMS per il tempo in cui i corrispondenti dati biometrici sono conservati nel CIR o nel SIS. I dati sono in seguito cancellati in modo automatizzato.
Registrazioni (art. 16)
Sia eu-LISA sia gli Stati Schengen sono tenuti a conservare le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati. Le disposizioni concernenti l’utilizzo delle registrazioni e le misure di sicurezza da adottare illustrate al numero 3.1.1 in merito all’articolo 10 si applicano per analogia.
3.1.3 Archivio comune di dati di identità (capo IV)
È istituito un archivio comune di dati di identità («CIR») che, per ciascuna persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, crea un
17 Nei regolamenti UE è utilizzata la sigla «BMS»: poiché nel diritto svizzero è già in uso e ha un significato diverso, al fine di evitare confusioni si è deciso di utilizzare la sigla «sBMS».
18 Si tratta di rappresentazioni matematiche ottenute estraendo elementi dai dati biometrici, limitatamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche (art. 4 par. 12).