Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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con i dati del documento di viaggio. Se nel CIR sono conservati dati dell’interessato, l’autorità di polizia può consultare tali dati senza che sia, tuttavia, visibile da quale sistema d’informazione dell’UE provengono tali dati. Il paragrafo 4 prevede la possibilità di interrogare i dati nel CIR al fine di identificare le vittime di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e resti umani non identificati. Gli Stati Schengen che intendono avvalersi di entrambe le nuove possibilità adeguano le proprie legislazioni nazionali e definiscono le autorità autorizzate a effettuare l’interrogazione.

Accesso all’archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple (art. 21)

L’accesso al CIR è previsto anche in relazione ai collegamenti MID (per i dettagli v.

n. 3.1.4). Nell’ambito della verifica di identità diverse in caso di collegamenti gialli e nell’ambito della lotta alla frode di identità in caso di collegamenti rossi, le autorità responsabili hanno accesso ai dati collegati che sono conservati nel CIR.

Interrogazione dell’archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi (art. 22)

Le autorità designate da ciascun Paese conformemente alle basi giuridiche relative ai singoli sistemi, non hanno accesso diretto ai dati nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS o nell’Eurodac, ma devono presentare richiesta di accesso presso un punto di accesso centrale, anch’esso definito da ciascun Paese.

Con l’interoperabilità l’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati in tali sistemi viene nuovamente regolamentato. Nello specifico, è prevista una procedura a due fasi tramite interrogazione nel CIR. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell’UE possa servire alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto che una persona è registrata in uno dei sistemi, le autorità designate ed Europol possono consultare il CIR. Questa prima fase avviene tramite la procedura «hit/no hit». Se vi è un hit (ovvero se i dati relativi a una persona sono presenti in uno dei sistemi quali EES, ETIAS, VIS o Eurodac), il CIR segnala alle autorità competenti in quale sistema d’informazione dell’UE sono conservati i dati. Le autorità designate o Europol richiede in seguito il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dai quali è emerso un riscontro positivo. Ciò implica per le autorità designate la presentazione di una richiesta presso un punto di accesso centrale. Il pieno accesso ai dati contenuti nell’EES, nel VIS o nell’ETIAS o nell’Eurodac è soggetto alle condizioni e procedure previste negli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi d’informazione sottostanti. Ove, in via eccezionale, tale accesso non sia richiesto, le autorità designate registrano la rispettiva motivazione nel pertinente fascicolo.

Periodo di conservazione dei dati nell’archivio comune di dati di identità (art. 23)

I dati conservati nel CIR sono cancellati in modo automatizzato conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati dei rispettivi sistemi d’informazione dell’UE dai quali provengono. I fascicoli individuali sono conservati nel CIR soltanto