Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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fascicolo individuale, al fine di agevolare la corretta identificazione delle persone registrate in uno dei sistemi d’informazione dell’UE di cui sopra. Tramite il CIR sarà inoltre possibile agevolare e semplificare alle autorità di perseguimento penale l’accesso ai sistemi d’informazione dell’UE non dedicati al perseguimento penale ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi (art. 17 con rimando all’art. 22). Per via della sua architettura tecnica complessa, i dati del SIS non sono inclusi nel CIR.
Dati dell’archivio comune di dati di identità (art. 18)
Il CIR conserva i dati d’identità e, ove disponibili, i dati sui documenti di viaggio nonché i dati biometrici provenienti dall’EES, dal VIS, dall’ETIAS, dall’ECRIS-TCN e in un secondo momento anche dall’Eurodac. La conservazione dei dati è effettuata tramite separazione per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati. Per ciascuna serie di dati conservati nel CIR, è inoltre inserito un riferimento ai sistemi di informazione dell’UE cui appartengono i dati. I diritti di accesso delle autorità al CIR si applicano conformemente al diritto nazionale, agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell’UE e ai rispettivi diritti di accesso previsti dai regolamenti UE sull’interoperabilità ai fini degli articoli 20, 21 e 22.
Aggiunta, modifica e cancellazione di dati nell’archivio comune di dati di identità (art. 19)
I dati conservati nel CIR sono adeguati in modo automatizzato non appena nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS o nell’ECRIS-TCN e in futuro nell’Eurodac sono aggiunti, modificati o cancellati dati. Quando è creato un collegamento bianco o rosso nel MID (per i dettagli si veda il n. 3.1.4) che riguarda dati che compongono il CIR, non sono creati nuovi fascicoli, bensì aggiunti nuovi dati al fascicolo individuale dei dati oggetto del collegamento.
Accesso all’archivio comune di dati di identità a fini di identificazione (art. 20)
Il CIR ha lo scopo di agevolare l’identificazione di cittadini di Stati terzi. Per tale motivo, l’articolo 20 prevede che, in caso di controlli all’interno di un Paese e a determinate condizioni, gli agenti di polizia siano autorizzati a consultare i dati relativi all’identità nel CIR tramite un’interrogazione nell’ESP allo scopo di identificare la persona in questione. Il paragrafo 1 elenca i casi in cui è consentito: a) se una persona non può essere identificata in ragione dell’assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne provi l’identità; b) se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti dall’interessato; c) se sussistono dubbi quanto all’autenticità del documento di viaggio o di un altro documento fornito dall’interessato; d) se sussistono dubbi quanto all’identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento; e) se l’interessato non è in grado o rifiuta di cooperare. Un’interrogazione nel CIR ai fini di identificazione non è autorizzata nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell’interesse superiore del minore.
Di norma l’interrogazione del CIR è effettuata con i dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità (par. 2). Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se l’interrogazione con tali dati non dà esito positivo, l’interrogazione è effettuata con i dati di identità dell’interessato combinati